(Codice di procedura penale-art. 275)
 
                              Art. 275 
 
      (Divieto di scarcerazione dopo condanna a pena detentiva) 
 
  Con la sentenza di condanna a pena detentiva anche se  soggetta  ad
impugnazione non puo' essere ordinata la scarcerazione  dell'imputato
detenuto. Quando pero' si tratta di  pena  che  il  giudice  dichiara
completamente  scontata  per  effetto  della   custodia   preventiva,
l'imputato e' immediatamente scarcerato.