Art. 276 (Condizioni generali per la liberazione di detenuti) Non puo' essere disposta la liberazione di una persona detenuta, se la detenzione deve continuare per un altro reato o se la persona stessa deve essere consegnata ad un'altra Autorita'. Chi si trova detenuto per disposizione dell'Autorita' giudiziaria non puo' essere liberato senza ordine scritto, sottoscritto e munito del sigillo d'ufficio, emesso dal pubblico ministero o dal pretore secondo la rispettiva competenza.