(Codice di procedura penale-art. 276)
 
                              Art. 276 
 
        (Condizioni generali per la liberazione di detenuti) 
 
  Non puo' essere disposta la liberazione di una persona detenuta, se
la detenzione deve continuare per un altro  reato  o  se  la  persona
stessa deve essere consegnata ad un'altra Autorita'. 
 
  Chi si trova detenuto per disposizione  dell'Autorita'  giudiziaria
non puo' essere liberato senza ordine scritto, sottoscritto e  munito
del sigillo d'ufficio, emesso dal pubblico ministero  o  dal  pretore
secondo la rispettiva competenza.