(Testo unico-art. 137)
                              Art. 137. 
 
               (Art. 1, legge 8 giugno 1933, n. 629). 
 
  Ogni Universita' e Istituto superiore, di cui alle tabelle A  e  B,
ha una segreteria, che comprende anche  un  ufficio  di  economato  e
cassa. 
  Il personale addetto alla segreteria e' a carico dell'Universita' o
Istituto ed e' distinto in tre gruppi: 
  a) amministrativo; 
  b) di ragioneria; 
  c) di ordine. 
  I ruoli organici, lo stato giuridico ed il trattamento economico  e
di quiescenza sono stabiliti dal regolamento interno, di cui all'art.
44 del presente T. U. 
  Il  trattamento  economico  non  puo'  essere  superiore  a  quello
stabilito per i corrispondenti gruppi dei ruoli  dell'Amministrazione
statale sino al grado nono incluso.