(Testo unico-art. 139)
                              Art. 139. 
 
           (Articoli 4 e 5, legge 8 giugno 1933, n, 629). 
 
  Salvo il disposto dell'ultimo comma del  presente  articolo  presso
ciascuna  Universita'  o   Istituto   e'   destinato   un   direttore
amministrativo, compreso tra i dipendenti dello Stato; a  carico  del
quale grava la relativa spesa. 
  Il direttore  amministrativo  sovraintende,  in  conformita';  alle
disposizioni del rettore o direttore e delle autorita' accademiche, a
tutti i servizi amministrativi  ed  e'  responsabile  dell'osservanza
delle norme legislative e regolamentari. 
  Nell'annessa tabella G sono indicati i gradi  di  classifica  ed  i
posti  di  ruolo  dei  direttori  amministrativi  dei  Regi  Istituti
d'istruzione superiore. 
  Negli  Istituti,  ai  quali   non   e'   destinato   un   direttore
amministrativo, le relative funzioni possono  essere  assegnate,  con
decreto  del  Ministro  per  l'educazione  nazionale,  per   incarico
annuale, a un direttore amministrativo di altro Istituto della  sede.
Tale incarico e' retribuito, a carico dell'Istituto, con l'emolumento
in ragione di lire millecinquecento annue.