Art. 139. (Articoli 4 e 5, legge 8 giugno 1933, n, 629). Salvo il disposto dell'ultimo comma del presente articolo presso ciascuna Universita' o Istituto e' destinato un direttore amministrativo, compreso tra i dipendenti dello Stato; a carico del quale grava la relativa spesa. Il direttore amministrativo sovraintende, in conformita'; alle disposizioni del rettore o direttore e delle autorita' accademiche, a tutti i servizi amministrativi ed e' responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari. Nell'annessa tabella G sono indicati i gradi di classifica ed i posti di ruolo dei direttori amministrativi dei Regi Istituti d'istruzione superiore. Negli Istituti, ai quali non e' destinato un direttore amministrativo, le relative funzioni possono essere assegnate, con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, per incarico annuale, a un direttore amministrativo di altro Istituto della sede. Tale incarico e' retribuito, a carico dell'Istituto, con l'emolumento in ragione di lire millecinquecento annue.