(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 180)
                              Art. 180. 
      (Approvazione del concordato e udienza di omologazione). 
 
  Se le maggioranze sono raggiunte, il giudice delegato con ordinanza
pubblicata per affissione, fissa l'udienza di comparizione davanti  a
se' non oltre trenta giorni dall'affissione dell'ordinanza. 
  I creditori dissenzienti  e  qualunque  interessato  che  intendono
opporsi   all'omologazione   del   concordato    devono    notificare
l'opposizione al debitore e al commissario giudiziale  e  costituirsi
almeno cinque giorni prima dell'udienza.  L'atto  d'opposizione  deve
contenerne i motivi. 
  Nello  stesso  termine  il  commissario  giudiziale   deposita   in
cancelleria il suo parere motivato. 
  Il debitore, anche se non costituito, puo' presentarsi  all'udienza
per essere sentito dal giudice. 
  Il giudice procede a norma degli articoli 183 e seguenti del codice
di procedura civile e fissa l'udienza innanzi  al  collegio  entro  i
dieci giorni successivi.