(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 181)
                              Art. 181. 
                     (Sentenza di omologazione). 
 
  Il  tribunale,  accertata  la  sussistenza  delle   condizioni   di
ammissibilita' del concordato e la regolarita' della procedura,  deve
valutare: 
  1) la convenienza economica del  concordato  per  i  creditori,  in
relazione alle attivita' esistenti e all'efficienza dell'impresa; 
  2) se sono state raggiunte le maggioranze prescritte  dalla  legge,
anche in relazione agli eventuali creditori esclusi che abbiano fatto
opposizione all'esclusione; 
  3) se le garanzie offerte danno la sicurezza  dell'adempimento  del
concordato e, nel caso previsto dall'art. 160, comma secondo,  n.  2,
se i beni offerti sono sufficienti per il pagamento dei crediti nella
misura indicata nell'articolo stesso; 
  4) se il debitore, in relazione alle cause che hanno  provocato  il
dissesto e alla sua condotta, e' meritevole del concordato. 
  Concorrendo tali condizioni, il  tribunale  pronunzia  sentenza  di
omologazione del concordato; in mancanza dichiara il  fallimento  del
debitore. 
  Nella sentenza di omologazione il tribunale  determina  l'ammontare
delle somme che il debitore deve depositare secondo il concordato per
i  crediti  contestati.  Determina  altresi'  le  modalita'  per   il
versamento delle somme dovute alle singole scadenze in esecuzione del
concordato o rimette al giudice delegato di  stabilirle  con  decreto
successivo. 
  Si applicano gli ultimi due commi dell'art. 130.