Art. 181. (Sentenza di omologazione). Il tribunale, accertata la sussistenza delle condizioni di ammissibilita' del concordato e la regolarita' della procedura, deve valutare: 1) la convenienza economica del concordato per i creditori, in relazione alle attivita' esistenti e all'efficienza dell'impresa; 2) se sono state raggiunte le maggioranze prescritte dalla legge, anche in relazione agli eventuali creditori esclusi che abbiano fatto opposizione all'esclusione; 3) se le garanzie offerte danno la sicurezza dell'adempimento del concordato e, nel caso previsto dall'art. 160, comma secondo, n. 2, se i beni offerti sono sufficienti per il pagamento dei crediti nella misura indicata nell'articolo stesso; 4) se il debitore, in relazione alle cause che hanno provocato il dissesto e alla sua condotta, e' meritevole del concordato. Concorrendo tali condizioni, il tribunale pronunzia sentenza di omologazione del concordato; in mancanza dichiara il fallimento del debitore. Nella sentenza di omologazione il tribunale determina l'ammontare delle somme che il debitore deve depositare secondo il concordato per i crediti contestati. Determina altresi' le modalita' per il versamento delle somme dovute alle singole scadenze in esecuzione del concordato o rimette al giudice delegato di stabilirle con decreto successivo. Si applicano gli ultimi due commi dell'art. 130.