(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 182)
                              Art. 182. 
            (Provvedimenti in caso di cessione di beni). 
 
  Se il concordato consiste nella cessione dei  beni  e  non  dispone
diversamente, il tribunale nomina nella sentenza di omologazione  uno
o piu' liquidatori e un  comitato  di  tre  o  cinque  creditori  per
assistere alla liquidazione e  determina  le  altre  modalita'  della
liquidazione.