(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 184)
                              Art. 184. 
              (Effetti del concordato per i creditori). 
 
  Il concordato omologato  e'  obbligatorio  per  tutti  i  creditori
anteriori al decreto  di  apertura  della  procedura  di  concordato.
Tuttavia  essi  conservano  impregiudicati   i   diritti   contro   i
coobbligati, i fideiussori del debitore e gli  obbligati  in  via  di
regresso. 
  Salvo patto contrario, il concordato della  societa'  ha  efficacia
nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.