Art. 184.
(Effetti del concordato per i creditori).
Il concordato omologato e' obbligatorio per tutti i creditori
anteriori al decreto di apertura della procedura di concordato.
Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i
coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di
regresso.
Salvo patto contrario, il concordato della societa' ha efficacia
nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.