Art. 232.
(Cantieri e stabilimenti di costruzione).
La costruzione delle navi e dei galleggianti deve essere eseguita
in cantieri e in stabilimenti i cui direttori siano muniti della
prescritta abilitazione.
La costruzione delle navi e dei galleggianti della navigazione
interna puo' essere eseguita in cantieri e in stabilimenti di imprese
autorizzate dall'ispettorato compartimentale, mediante inclusione in
apposito elenco tenuto a norma del regolamento.