(Codice della navigazione-art. 232)
                              Art. 232. 
              (Cantieri e stabilimenti di costruzione). 
 
  La costruzione delle navi e dei galleggianti deve  essere  eseguita
in cantieri e in stabilimenti i  cui  direttori  siano  muniti  della
prescritta abilitazione. 
 
  La costruzione delle navi  e  dei  galleggianti  della  navigazione
interna puo' essere eseguita in cantieri e in stabilimenti di imprese
autorizzate dall'ispettorato compartimentale, mediante inclusione  in
apposito elenco tenuto a norma del regolamento.