(Codice della navigazione-art. 233)
                              Art. 233. 
                   (Dichiarazione di costruzione). 
 
  Chi imprende la costruzione di una nave o di un  galleggiante  deve
farne preventiva dichiarazione all'ufficio competente del luogo  dove
e' intrapresa la costruzione dello scafo, indicando il cantiere e  lo
stabilimento, nei quali saranno costruiti  lo  scafo  e  le  macchine
motrici, e il nome dei direttori delle costruzioni. 
 
  L'ufficio prende nota della dichiarazione nel registro  delle  navi
in costruzione. 
 
  Parimenti devono essere  notificati  all'ufficio  ed  annotati  nel
registro i sopravvenuti mutamenti nella persona dei  direttori  delle
costruzioni.