Art. 233.
(Dichiarazione di costruzione).
Chi imprende la costruzione di una nave o di un galleggiante deve
farne preventiva dichiarazione all'ufficio competente del luogo dove
e' intrapresa la costruzione dello scafo, indicando il cantiere e lo
stabilimento, nei quali saranno costruiti lo scafo e le macchine
motrici, e il nome dei direttori delle costruzioni.
L'ufficio prende nota della dichiarazione nel registro delle navi
in costruzione.
Parimenti devono essere notificati all'ufficio ed annotati nel
registro i sopravvenuti mutamenti nella persona dei direttori delle
costruzioni.