(Codice della navigazione-art. 234)
                              Art. 234. 
 (Uffici competenti a tenere il registro delle navi in costruzione). 
 
  Il registro delle navi e dei galleggianti marittimi in  costruzione
e' tenuto dagli uffici di compartimento, da quelli di  circondario  e
dagli altri uffici delegati dal capo del compartimento. 
 
  Il registro delle navi e dei galleggianti in costruzione  destinati
alla navigazione interna e' tenuto dagli ispettorati di porto e dagli
altri uffici delegati dal ministro per le comunicazioni.