Art. 235.
(Controllo tecnico sulle costruzioni).
Il controllo tecnico sulle costruzioni marittime e' esercitato dal
Registro italiano navale nei limiti e con le modalita' stabilite da
leggi e regolamenti.
Il controllo tecnico sulle costruzioni delle navi della navigazione
interna e' esercitato dall'ispettorato compartimentale, salve le
attribuzioni conferite da leggi e regolamenti speciali al Registro
italiano navale, e ferme in ogni caso le disposizioni dell'articolo
seguente.