(Codice della navigazione-art. 235)
                              Art. 235. 
               (Controllo tecnico sulle costruzioni). 
 
  Il controllo tecnico sulle costruzioni marittime e' esercitato  dal
Registro italiano navale nei limiti e con le modalita'  stabilite  da
leggi e regolamenti. 
 
  Il controllo tecnico sulle costruzioni delle navi della navigazione
interna e'  esercitato  dall'ispettorato  compartimentale,  salve  le
attribuzioni conferite da leggi e regolamenti  speciali  al  Registro
italiano navale, e ferme in ogni caso le  disposizioni  dell'articolo
seguente.