(Codice della navigazione-art. 236)
                              Art. 236. 
     (Sospensione della costruzione per ordine dell'autorita'). 
 
  L'ufficio competente a ricevere  la  dichiarazione  di  costruzione
puo' in ogni tempo ordinare la sospensione della costruzione, per  la
quale non sia stata fatta dichiarazione  o  che  risulti  diretta  da
persona non munita della prescritta abilitazione ovvero, nel caso  di
cui all'articolo 232, secondo comma, sia effettuata  da  impresa  non
autorizzata. 
 
  Con provvedimento del ministro per le comunicazioni  puo'  altresi'
venire ordinata la sospensione della costruzione che, a giudizio  del
Registro italiano  navale  o  dell'ispettorato  compartimentale,  non
risulti condotta secondo le regole della buona tecnica o per la quale
non siano osservate le prescrizioni dei regolamenti.