Art. 236.
(Sospensione della costruzione per ordine dell'autorita').
L'ufficio competente a ricevere la dichiarazione di costruzione
puo' in ogni tempo ordinare la sospensione della costruzione, per la
quale non sia stata fatta dichiarazione o che risulti diretta da
persona non munita della prescritta abilitazione ovvero, nel caso di
cui all'articolo 232, secondo comma, sia effettuata da impresa non
autorizzata.
Con provvedimento del ministro per le comunicazioni puo' altresi'
venire ordinata la sospensione della costruzione che, a giudizio del
Registro italiano navale o dell'ispettorato compartimentale, non
risulti condotta secondo le regole della buona tecnica o per la quale
non siano osservate le prescrizioni dei regolamenti.