Art. 237.
(Forma del contratto di costruzione).
Il contratto di costruzione della nave, le successive modifiche e
la revoca devono essere fatti per iscritto a pena di nullita'.
La disposizione del comma precedente non si applica alle navi ed ai
galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se
a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso.