(Codice della navigazione-art. 237)
                              Art. 237. 
                (Forma del contratto di costruzione). 
 
  Il contratto di costruzione della nave, le successive  modifiche  e
la revoca devono essere fatti per iscritto a pena di nullita'. 
 
  La disposizione del comma precedente non si applica alle navi ed ai
galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate,  se
a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso.