Art. 238.
(Pubblicita' del contratto di costruzione).
Il contratto di costruzione della nave deve essere reso pubblico
mediante trascrizione nel registro delle navi in costruzione. In
mancanza, la nave si considera fino a prova contraria costruita per
conto dello stesso costruttore.
Eseguita la trascrizione del contratto, le modifiche e la revoca
del medesimo non hanno effetto verso i terzi, che a qualsiasi titolo
abbiano acquistato e conservato diritti sulla nave in costruzione, se
non sono trascritte nel registro predetto.