(Codice della navigazione-art. 238)
                              Art. 238. 
             (Pubblicita' del contratto di costruzione). 
 
  Il contratto di costruzione della nave deve  essere  reso  pubblico
mediante trascrizione nel registro  delle  navi  in  costruzione.  In
mancanza, la nave si considera fino a prova contraria  costruita  per
conto dello stesso costruttore. 
 
  Eseguita la trascrizione del contratto, le modifiche  e  la  revoca
del medesimo non hanno effetto verso i terzi, che a qualsiasi  titolo
abbiano acquistato e conservato diritti sulla nave in costruzione, se
non sono trascritte nel registro predetto.