(Codice della navigazione-art. 239)
                              Art. 239. 
(Forma del  titolo,  documenti  da  consegnare  ed  esecuzione  della
                           trascrizione). 
 
  Per quanto riguarda la forma del titolo da trascrivere, si  applica
il disposto dell'articolo 252, primo comma.  Tuttavia  se  si  tratta
delle  navi  o  dei   galleggianti   indicati   nel   secondo   comma
dell'articolo 237, la trascrizione puo' compiersi  in  forza  di  una
dichiarazione del costruttore con sottoscrizione autenticata. 
 
  Per  quanto  riguarda  i  documenti  da  consegnare  all'ufficio  e
l'esecuzione  della  trascrizione  nel   registro   delle   navi   in
costruzione si applicano gli articoli 253, 256.