Art. 239.
(Forma del titolo, documenti da consegnare ed esecuzione della
trascrizione).
Per quanto riguarda la forma del titolo da trascrivere, si applica
il disposto dell'articolo 252, primo comma. Tuttavia se si tratta
delle navi o dei galleggianti indicati nel secondo comma
dell'articolo 237, la trascrizione puo' compiersi in forza di una
dichiarazione del costruttore con sottoscrizione autenticata.
Per quanto riguarda i documenti da consegnare all'ufficio e
l'esecuzione della trascrizione nel registro delle navi in
costruzione si applicano gli articoli 253, 256.