(Codice della navigazione-art. 240)
                              Art. 240. 
                 (Responsabilita' del costruttore). 
 
  L'azione  di  responsabilita'  contro   il   costruttore   per   le
difformita' ed i vizi occulti si prescrive col decorso  di  due  anni
dalla consegna dell'opera. 
 
  Il committente che sia convenuto per il pagamento puo'  sempre  far
valere  la  garanzia,  purche'  abbia  entro  il   predetto   termine
denunziata la difformita' o il vizio.