Art. 242.
(Forma e pubblicita' degli atti relativi alla proprieta' di navi in
costruzione).
Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprieta' o di
altri diritti reali su navi in costruzione o loro carati devono
essere fatti nelle forme richieste dall'articolo 249.
Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti medesimi
devono essere resi pubblici mediante trascrizione nel registro ove la
nave in costruzione e' iscritta. Nella stessa forma devono essere
resi pubblici gli atti e le domande per i quali il codice civile
richiede la trascrizione.
La trascrizione si effettua nelle forme e con le modalita' previste
negli articoli da 252 a 254; 256.