(Codice della navigazione-art. 242)
                              Art. 242. 
(Forma e pubblicita' degli atti relativi alla proprieta' di  navi  in
                            costruzione). 
 
  Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi  di  proprieta'  o  di
altri diritti reali su navi  in  costruzione  o  loro  carati  devono
essere fatti nelle forme richieste dall'articolo 249. 
 
  Per gli effetti previsti  dal  codice  civile,  gli  atti  medesimi
devono essere resi pubblici mediante trascrizione nel registro ove la
nave in costruzione e' iscritta. Nella  stessa  forma  devono  essere
resi pubblici gli atti e le domande per  i  quali  il  codice  civile
richiede la trascrizione. 
 
  La trascrizione si effettua nelle forme e con le modalita' previste
negli articoli da 252 a 254; 256.