Art. 244.
(Iscrizione della nave dopo il varo).
L'autorita' alla quale, compiuto il varo, e' richiesta l'iscrizione
della nave o del galleggiante nei registri, previsti negli articoli
146, 148 provvede a riprodurre nei registri medesimi e ad annotare
sull'atto di nazionalita', se trattasi di nave maggiore, le
trascrizioni fatte nel registro delle navi in costruzione a norma
degli articoli 242, 567, secondo comma.