(Codice della navigazione-art. 244)
                              Art. 244. 
                (Iscrizione della nave dopo il varo). 
 
  L'autorita' alla quale, compiuto il varo, e' richiesta l'iscrizione
della nave o del galleggiante nei registri, previsti  negli  articoli
146, 148 provvede a riprodurre nei registri medesimi  e  ad  annotare
sull'atto  di  nazionalita',  se  trattasi  di  nave   maggiore,   le
trascrizioni fatte nel registro delle navi  in  costruzione  a  norma
degli articoli 242, 567, secondo comma.