(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 295)
                              Art. 295. 
     (Autorita' competente al rilascio dei titoli professionali) 
 
 
  Fermo quanto e' stabilito dal primo  comma  dell'articolo  124  del
codice per il rilascio delle patenti relative ai titoli  di  capitano
superiore di lungo  corso  di  capitano  superiore  di  macchina,  di
capitano di lungo corso e di capitano di macchina,  il  rilascio  dei
documenti di abilitazione  per  gli  altri  titoli  professionali  e'
effettuato: 
    1) dal capo del compartimento marittimo per i titoli: 
      a) di aspirante e  di  allievo  capitano  di  lungo  corso,  di
aspirante e di allievo capitano di macchina, di padrone marittimo, di
meccanico navale, di marinaio autorizzato, di fuochista autorizzato e
di capo barca per il traffico nello Stato; 
      b) d'ingegnere navale e di costruttore navale; 
    2) dal capo del circondario marittimo per i titoli: 
      a) di capo barca per il traffico locale, di capo barca  per  la
pesca costiera, di motorista abilitato, di conduttore e  di  marinaio
motorista; 
      b) di maestro d'ascia. 
  Per  ottenere  le  patenti  e  i  documenti  di  abilitazione   gli
interessati  devono  presentare  all'ufficio  di  iscrizione  domanda
corredata dell'estratto del verbale  di  esame  nonche'  degli  altri
documenti prescritti.