(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 297)
                              Art. 297. 
                               (Esami) 

 
  Il ministro per la marina mercantile stabilisce, in via generale la
composizione delle commissioni giudicatrici, le norme e le  modalita'
per la costituzione di esse,  i  documenti  comprovanti  i  requisiti
prescritti per poter essere ammessi agli esami, nonche' le norme  per
l'effettuazione di quieti e per gli esperimenti pratici. 
  Il ministro stabilisce altresi' in via  generale  i  documenti  che
devono essere presentati per il rilascio delle patenti e degli  altri
documenti di abilitazione relativi ai titoli professionali.