Art. 297. (Esami) Il ministro per la marina mercantile stabilisce, in via generale la composizione delle commissioni giudicatrici, le norme e le modalita' per la costituzione di esse, i documenti comprovanti i requisiti prescritti per poter essere ammessi agli esami, nonche' le norme per l'effettuazione di quieti e per gli esperimenti pratici. Il ministro stabilisce altresi' in via generale i documenti che devono essere presentati per il rilascio delle patenti e degli altri documenti di abilitazione relativi ai titoli professionali.