(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 298)
                              Art. 298. 
     (Navigazione valida per conseguire i titoli professionali) 

 
  La  navigazione  richiesta  per   il   conseguimento   dei   titoli
professionali deve essere effettuata almeno  per  un  terzo  su  navi
nazionali. 
  La navigazione effettuata per il traffico locale  e  per  la  pesca
costiera e' valida per il conseguimento dei titoli  professionali  di
capo barca, conduttore, fuochista autorizzato, motorista abilitato  e
marinaio motorista: non e' valida per il  conseguimento  degli  altri
titoli professionali. 
  La  navigazione  richiesta  dal  presente  articolo   deve   essere
effettuata in acque marittime.