(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 299)
                              Art. 299. 
(Attivita'   di   lavoro   richiesta   per   conseguire   i    titoli
                           professionali). 

 
  L'attivita' di lavoro richiesta per  il  conseguimento  dei  titoli
professionali deve essere effettuata presso gli stabilimenti indicati
in via generale dal ministro per la marina mercantile.