(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 300)
                              Art. 300. 
(Velocita'  delle  navi  agli  effetti  dell'imbarco   dei   capitani
        superiori di lungo corso e dei capitani di macchina) 

 
  La velocita' delle navi nei casi previsti negli articoli 249 e  266
e' quella risultante alle prove. 
  Ove tali prove non siano state effettuate, la velocita' e'  quella,
massima di  navigazione,  maggiorata  di  un  coefficiente  stabilito
dall'autorita' marittima mercantile in relazione alle caratteristiche
di ciascuna nave.