Art. 300. (Velocita' delle navi agli effetti dell'imbarco dei capitani superiori di lungo corso e dei capitani di macchina) La velocita' delle navi nei casi previsti negli articoli 249 e 266 e' quella risultante alle prove. Ove tali prove non siano state effettuate, la velocita' e' quella, massima di navigazione, maggiorata di un coefficiente stabilito dall'autorita' marittima mercantile in relazione alle caratteristiche di ciascuna nave.