(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 301)
                              Art. 301. 
             (Annotazioni delle abilitazioni successive) 

 
  Quando il marittimo in possesso di titolo professionale consegue  i
requisiti che  lo  abilitano  ad  esercitare  le  varie  attribuzioni
stabilite per il titolo  di  cui  egli  e'  in  possesso  l'autorita'
marittima  mercantile  annota  sul  libretto  di   navigazione   tali
successive   abilitazioni,    dandone    comunicazione    all'ufficio
d'iscrizione del marittimo per l'annotazione in matricola.