(Trattato-art. 164)
                              Art. 164 
 
  L'esecuzione forzata e' regolata dalle norme  di  procedura  civile
vigenti nello Stato sul cui  territorio  essa  viene  effettuata.  La
formula   esecutiva   e'   apposta,   con   la   sola   verificazione
dell'autenticita'  del  titolo,  dalla  autorita'  nazionale  che  il
governo di  ciascuno  degli  Stati  membri  designera'  a  tal  fine,
informandone la Commissione, la Corte  di  giustizia  e  il  Collegio
arbitrale istituito in virtu' dell'art. 18. 
  Assolte tali formalita' a richiesta dell'interessato,  quest'ultimo
puo'  ottenere  l'esecuzione   forzata   richiedendola   direttamente
all'organo competente, secondo la legislazione nazionale. 
  L'esecuzione forzata puo' essere sospesa soltanto in virtu' di  una
decisione della Corte di  giustizia.  Tuttavia,  il  controllo  della
regolarita'  dei  provvedimenti  esecutivi  e'  di  competenza  delle
giurisdizioni nazionali.