(Allegato-art. 84)
 
                              Art. 84. 
 
                        (Controllo contabile) 
 
  1.  Il  soggetto  incaricato  della  revisione  legale  dei   conti
verifica: 
 
  a) che l'organizzazione e  le  procedure  interne  garantiscano  il
rispetto degli obblighi di rendicontazione e di  registrazione  degli
ordini e delle operazioni eseguite per conto dei clienti; 
 
  b) con cadenza almeno trimestrale,  la  consistenza  delle  singole
posizioni dei clienti e la separazione del loro patrimonio da  quello
di pertinenza dell'agente di cambio anche sulla base  degli  estratti
conto emessi dai subdepositari. 
 
  2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 155, comma  2,
e 156, comma 4, del Testo Unico.