(Allegato-art. 85)
 
                              Art. 85. 
 
                (Conferimento e revoca dell'incarico) 
 
  1. L'incarico conferito dall'agente di cambio dura nove esercizi  e
non puo' essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi
almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente. 
 
  2. L'agente di cambio revoca l'incarico quando ricorra  una  giusta
causa,  provvedendo  contestualmente  a   conferire   l'incarico   di
revisione legale dei conti ad altro soggetto. Non costituisce  giusta
causa di revoca la divergenza  di  opinioni  rispetto  a  valutazioni
contabili o a procedure di revisione. Il  soggetto  incaricato  della
revisione legale  dei  conti  a  cui  e'  stato  revocato  l'incarico
continua a esercitare  l'attivita'  di  controllo  contabile  fino  a
quando non acquista efficacia il conferimento del nuovo incarico.