Art. 85. (Conferimento e revoca dell'incarico) 1. L'incarico conferito dall'agente di cambio dura nove esercizi e non puo' essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente. 2. L'agente di cambio revoca l'incarico quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico di revisione legale dei conti ad altro soggetto. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni rispetto a valutazioni contabili o a procedure di revisione. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti a cui e' stato revocato l'incarico continua a esercitare l'attivita' di controllo contabile fino a quando non acquista efficacia il conferimento del nuovo incarico.