(CCNL comparto istruzione e ricerca-art. 107)
                              Art. 107. 
                        Elemento perequativo 
 
    1. Tenuto conto degli effetti degli incrementi retributivi di cui
all'art. 105 (Incrementi degli stipendi tabellari) sul personale gia'
destinatario delle misure di cui  all'art.  1,  comma  12,  legge  23
dicembre 2014, n. 190,  nonche'  del  maggiore  impatto  sui  livelli
retributivi piu' bassi delle misure di  contenimento  della  dinamica
retributiva, e' riconosciuto al personale individuato nelle  allegate
tabelle D5 e nelle  misure  ivi  indicate,  un  elemento  perequativo
mensile una tantum, in relazione ai mesi di servizio nel  periodo  1°
marzo 2018-31 dicembre 2018. La frazione di mese superiore a quindici
giorni da' luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non  si
tiene conto delle frazioni di mese  uguali  o  inferiori  a  quindici
giorni e dei mesi nei quali non e' corrisposto lo stipendio tabellare
per  aspettative  o  congedi  non  retribuiti  o   altre   cause   di
interruzione e sospensione della prestazione lavorativa. 
    2. L'elemento perequativo di cui al comma 1 non e' computato agli
effetti dell'art. 106 (Effetti dei nuovi stipendi), comma 2,  secondo
periodo ed e' corrisposto con cadenza mensile, analogamente a  quanto
previsto per lo stipendio tabellare, per il periodo 1° marzo  2018-31
dicembre 2018. 
    3. Per i lavoratori in part-time, l'importo e' riproporzionato in
relazione al loro  ridotto  orario  contrattuale.  Detto  importo  e'
analogamente riproporzionato  in  tutti  i  casi  di  interruzione  o
sospensione  della   prestazione   lavorativa   che   comportino   la
corresponsione dello stipendio tabellare in misura ridotta. 
    4. Il personale destinatario di incarichi per supplenze  brevi  e
saltuarie percepisce l'elemento perequativo  una  tantum  di  cui  al
presente articolo, in un'unica soluzione, nell'ambito  del  contratto
individuale  stipulato  con  ciascuna   istituzione,   in   relazione
all'effettiva durata del servizio nel periodo indicato  al  comma  2,
non applicando  quanto  previsto  dal  comma  1,  relativamente  alle
frazioni di mese inferiori o superiori ai quindici giorni.