Art. 104. Patrocinio legale 1. L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilita' civile o penale nei confronti del segretario per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni attribuite e all'adempimento dei compiti d'ufficio, anche per le ipotesi di incarichi di reggenza o di supplenza, assumera' a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il segretario da un legale di comune gradimento. 2. Analoga iniziativa assumono il Ministero dell'interno, relativamente ai segretari comunali e provinciali collocati in disponibilita' ed utilizzati per esigenze del Ministero stesso, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997, e le altre pubbliche amministrazioni e loro organismi ed enti strumentali che comunque si avvalgono di segretari comunali e provinciali, ai sensi dell'art. 19, comma 5, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997. 3. In caso di sentenza di condanna definitiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente oppure il Ministero dell'interno o le altre amministrazioni, di cui al comma 2, ripeteranno dal segretario tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio. 4. La disciplina del presente articolo non si applica ai segretari assicurati ai sensi dell'art. 49 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, relativo al quadriennio normativo 1998-2001. 5. Resta, comunque, fermo quanto previsto dall'art. 18 del decreto-legge n. n. 67 del 1997 convertito dalla legge n. 135 del 1997.