(Allegato-art. 104)
                              Art. 104. 
 
                          Patrocinio legale 
 
    1. L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si
verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilita'  civile  o
penale nei confronti del segretario per  fatti  o  atti  direttamente
connessi all'espletamento delle funzioni attribuite e all'adempimento
dei compiti d'ufficio, anche per le ipotesi di incarichi di  reggenza
o di supplenza, assumera' a proprio  carico,  a  condizione  che  non
sussista  conflitto  di  interessi,  ogni   onere   di   difesa   sin
dall'apertura del procedimento, facendo assistere il segretario da un
legale di comune gradimento. 
    2.  Analoga  iniziativa  assumono  il   Ministero   dell'interno,
relativamente  ai  segretari  comunali  e  provinciali  collocati  in
disponibilita' ed utilizzati per esigenze del  Ministero  stesso,  ai
sensi  dell'art.  7,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 465/1997, e le altre pubbliche amministrazioni  e  loro
organismi ed enti strumentali che comunque si avvalgono di  segretari
comunali e provinciali, ai sensi dell'art. 19, comma 5, dello  stesso
decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997. 
    3. In caso di sentenza di condanna definitiva per fatti  commessi
con dolo o colpa grave, l'ente oppure il Ministero dell'interno o  le
altre amministrazioni, di cui al comma 2, ripeteranno dal  segretario
tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del
giudizio. 
    4.  La  disciplina  del  presente  articolo  non  si  applica  ai
segretari assicurati ai sensi dell'art. 49  del  CCNL  dei  segretari
comunali e provinciali del 16 maggio 2001,  relativo  al  quadriennio
normativo 1998-2001. 
    5. Resta,  comunque,  fermo  quanto  previsto  dall'art.  18  del
decreto-legge n. n. 67 del 1997 convertito dalla  legge  n.  135  del
1997.