Art. 104.
Patrocinio legale
1. L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si
verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilita' civile o
penale nei confronti del segretario per fatti o atti direttamente
connessi all'espletamento delle funzioni attribuite e all'adempimento
dei compiti d'ufficio, anche per le ipotesi di incarichi di reggenza
o di supplenza, assumera' a proprio carico, a condizione che non
sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin
dall'apertura del procedimento, facendo assistere il segretario da un
legale di comune gradimento.
2. Analoga iniziativa assumono il Ministero dell'interno,
relativamente ai segretari comunali e provinciali collocati in
disponibilita' ed utilizzati per esigenze del Ministero stesso, ai
sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 465/1997, e le altre pubbliche amministrazioni e loro
organismi ed enti strumentali che comunque si avvalgono di segretari
comunali e provinciali, ai sensi dell'art. 19, comma 5, dello stesso
decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997.
3. In caso di sentenza di condanna definitiva per fatti commessi
con dolo o colpa grave, l'ente oppure il Ministero dell'interno o le
altre amministrazioni, di cui al comma 2, ripeteranno dal segretario
tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del
giudizio.
4. La disciplina del presente articolo non si applica ai
segretari assicurati ai sensi dell'art. 49 del CCNL dei segretari
comunali e provinciali del 16 maggio 2001, relativo al quadriennio
normativo 1998-2001.
5. Resta, comunque, fermo quanto previsto dall'art. 18 del
decreto-legge n. n. 67 del 1997 convertito dalla legge n. 135 del
1997.