(Testo unico imposte sui redditi-art. 212)
                              ART. 212 
Proventi da partecipazioni a societa', enti o OICR  di  dipendenti  e
                           amministratori 
(articolo 60 decreto-legge 24 aprile 2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96) 
 
1. I proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta,  a
societa', enti o organismi di investimento collettivo  del  risparmio
percepiti da dipendenti e amministratori di tali  societa',  enti  od
organismi di investimento collettivo del risparmio ovvero di soggetti
a essi legati da un rapporto  diretto  o  indiretto  di  controllo  o
gestione, se relativi ad azioni, quote o altri  strumenti  finanziari
aventi diritti patrimoniali rafforzati, si considerano in  ogni  caso
redditi di capitale o redditi diversi se: 
a) l'impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e  gli
amministratori  di  cui  al  presente  comma,  comporta  un   esborso
effettivo pari ad almeno l'1 per cento dell'investimento  complessivo
effettuato dall'organismo di investimento collettivo del risparmio  o
del patrimonio netto nel caso di societa' o enti; 
b) i proventi delle azioni, quote o  strumenti  finanziari  aventi  i
suindicati diritti patrimoniali rafforzati  maturano  solo  dopo  che
tutti i soci o partecipanti all' organismo di investimento collettivo
del  risparmio  abbiano  percepito  un  ammontare  pari  al  capitale
investito e a un rendimento  minimo  previsto  nello  statuto  o  nel
regolamento ovvero, nel caso di cambio di controllo, alla  condizione
che  gli  altri  soci  o   partecipanti   dell'investimento   abbiano
realizzato con la cessione  un  prezzo  di  vendita  almeno  pari  al
capitale investito e al predetto rendimento minimo; 
c) le azioni, le quote o gli strumenti finanziari aventi i suindicati
diritti  patrimoniali  rafforzati  sono  detenuti  dai  dipendenti  e
amministratori di cui al presente comma o, in caso  di  decesso,  dai
loro eredi, per un periodo non inferiore a 5 anni o, se precedente al
decorso di tale periodo quinquennale, fino alla  data  di  cambio  di
controllo o di sostituzione del soggetto incaricato della gestione. 
2. Ai fini della determinazione  dell'esborso  effettivo  di  cui  al
comma 1, lettera a), si tiene conto anche dell'ammontare assoggettato
a tassazione come reddito in natura di lavoro dipendente o assimilato
o di lavoro autonomo in sede di attribuzione o  sottoscrizione  delle
azioni, quote o strumenti finanziari e,  nel  caso  di  soggetti  non
residenti, dell'ammontare che sarebbe stato assoggettato a tassazione
nel caso in cui questi ultimi fossero stati residenti in Italia. 
3. Ai fini della determinazione  dell'importo  di  cui  al  comma  1,
lettera a), si considera anche l'ammontare  sottoscritto  in  azioni,
quote  o  altri  strumenti  finanziari  senza  diritti   patrimoniali
rafforzati. 
4. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  si  applicano  ai
proventi derivanti dalla partecipazione a organismi  di  investimento
collettivo del risparmio, societa' o enti residenti o  istituiti  nel
territorio dello Stato e a quelli residenti e istituiti  in  Stati  o
territori che consentono un adeguato scambio di informazioni. 
5. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  si  applicano  ai
proventi delle azioni,  quote  o  strumenti  finanziari  percepiti  a
decorrere dal 24 aprile 2017.