ART. 212
Proventi da partecipazioni a societa', enti o OICR di dipendenti e
amministratori
(articolo 60 decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)
1. I proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta, a
societa', enti o organismi di investimento collettivo del risparmio
percepiti da dipendenti e amministratori di tali societa', enti od
organismi di investimento collettivo del risparmio ovvero di soggetti
a essi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o
gestione, se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari
aventi diritti patrimoniali rafforzati, si considerano in ogni caso
redditi di capitale o redditi diversi se:
a) l'impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e gli
amministratori di cui al presente comma, comporta un esborso
effettivo pari ad almeno l'1 per cento dell'investimento complessivo
effettuato dall'organismo di investimento collettivo del risparmio o
del patrimonio netto nel caso di societa' o enti;
b) i proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari aventi i
suindicati diritti patrimoniali rafforzati maturano solo dopo che
tutti i soci o partecipanti all' organismo di investimento collettivo
del risparmio abbiano percepito un ammontare pari al capitale
investito e a un rendimento minimo previsto nello statuto o nel
regolamento ovvero, nel caso di cambio di controllo, alla condizione
che gli altri soci o partecipanti dell'investimento abbiano
realizzato con la cessione un prezzo di vendita almeno pari al
capitale investito e al predetto rendimento minimo;
c) le azioni, le quote o gli strumenti finanziari aventi i suindicati
diritti patrimoniali rafforzati sono detenuti dai dipendenti e
amministratori di cui al presente comma o, in caso di decesso, dai
loro eredi, per un periodo non inferiore a 5 anni o, se precedente al
decorso di tale periodo quinquennale, fino alla data di cambio di
controllo o di sostituzione del soggetto incaricato della gestione.
2. Ai fini della determinazione dell'esborso effettivo di cui al
comma 1, lettera a), si tiene conto anche dell'ammontare assoggettato
a tassazione come reddito in natura di lavoro dipendente o assimilato
o di lavoro autonomo in sede di attribuzione o sottoscrizione delle
azioni, quote o strumenti finanziari e, nel caso di soggetti non
residenti, dell'ammontare che sarebbe stato assoggettato a tassazione
nel caso in cui questi ultimi fossero stati residenti in Italia.
3. Ai fini della determinazione dell'importo di cui al comma 1,
lettera a), si considera anche l'ammontare sottoscritto in azioni,
quote o altri strumenti finanziari senza diritti patrimoniali
rafforzati.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai
proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento
collettivo del risparmio, societa' o enti residenti o istituiti nel
territorio dello Stato e a quelli residenti e istituiti in Stati o
territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai
proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari percepiti a
decorrere dal 24 aprile 2017.