(Allegato XIII)
 
                                                        Allegato XIII 
                                                        (articolo 49) 
 
DETERMINAZIONE DEI CRITERI E  DELLE  MODALITA'  PER  IL  CONFERIMENTO
DELLA QUALITA' DI SORGENTE DI TIPO RICONOSCIUTO. 
 
  1. Disposizioni generali 
  1.1. Ai fini del presente allegato si intende per sorgente: 
    a)  un  dispositivo  o  un'apparecchiatura  o   un   insieme   di
apparecchiature o dispositivi che  hanno  la  stessa  funzione,  sono
prodotti dallo stesso fabbricante, contengono e una o  piu'  sorgenti
di radiazioni e sono conformi ad un determinato progetto o prototipo,
oppure 
    b) un insieme di apparecchiature  o  dispositivi,  che  hanno  la
stessa funzione, sono prodotti dallo  stesso  fabbricante  contengono
una o piu' sorgenti di radiazioni diverse per ogni insieme, e sono  a
determinati progetti o prototipi (tipo  di  sorgente),  ai  quali  e'
conferita la qualifica di sorgenti di tipo riconosciuto o per  cui  i
quali e' chiesto il conferimento di detta qualifica. 
  1.2. La qualifica di sorgente di tipo riconosciuto e' conferita  in
relazione all'uso specifico cui e' destinata se ricorrono entrambe le
seguenti condizioni: 
    a) sono rispettati i principi generali del sistema di  protezione
radiologica di cui all'articolo 1 del presente decreto; 
    b) e' rispettata la normativa tecnica nazionale, internazionale o
estera, con riferimento al paese di provenienza della  sorgente,  che
risulti applicabile. 
  1.3. Le pratiche comportanti la detenzione esclusiva delle sorgenti
di tipo riconosciuto  di  cui  al  punto  1.1  sono  esonerate  dalla
notifica  di  cui   all'articolo   46   se   la   sorgente   soddisfa
congiuntamente le seguenti condizioni: 
    a) in  condizioni  di  utilizzo  normale  non  comporta,  ad  una
distanza di 0,1 m da un punto qualsiasi della superficie accessibile,
un'intensita' di dose superiore a 1 μSv/h; 
    b) la produzione media nel tempo di neutroni  su  tutto  l'angolo
solido non sia superiore di 104 al secondo 
    c) se la sorgente contiene materie  radioattive  sotto  forma  di
sorgenti radioattive sigillate o comunque stabilmente incorporate  in
materiali solidi e sono offerte adeguate garanzie per il ritiro della
sorgente al termine della durata di funzionamento prevista. 
  1.4. Le sorgenti di  tipo  riconosciuto  possono  essere  esonerate
dall'obbligo di sorveglianza fisica  di  cui  ai  Capi  XI  e  XII  a
condizione che  siano  esonerate  dall'obbligo  di  notifica  di  cui
all'articolo 46 o dall'obbligo di nullaosta di cui  all'articolo  50,
fermo in ogni caso l'obbligo di informativa di cui  all'art.  41  del
presente decreto. 
  1.5 La qualifica di  sorgente  di  tipo  riconosciuto  puo'  essere
conferita anche a sorgenti non esonerate ai sensi  dei  punti  1.3  e
1.4. 
  1.6. La concessione degli esoneri di cui ai punti  da  1.3  e  1.4.
deve essere valutata  confrontando,  ai  sensi  dell'articolo  1  del
presente decreto i vantaggi della concessione stessa sotto il profilo
dello  snellimento  delle  procedure  amministrative  ed   i   rischi
derivanti dalla sorgente di tipo riconosciuto. 
 
  2. Procedura per il rilascio della qualifica 
  2.1. La qualifica di sorgente di tipo riconosciuto e' conferita con
decreto del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente della
tutela del territorio e del mare, dell'interno e del lavoro  e  delle
politiche sociali, sentiti l'ISIN, l'INAIL e l'ISS. 
  2.2. La domanda per ottenere il  conferimento  della  qualifica  di
sorgente di tipo riconosciuto,  sottoscritta  dal  richiedente,  deve
essere inoltrata al Ministero della salute.  Copia  della  domanda  e
della documentazione tecnica di cui ai punti 2.4 e 2.5 devono  essere
contemporaneamente trasmesse dal richiedente alle Amministrazioni  ed
agli organismi tecnici di cui al punto 2.1. 
  2.3.  Alla  domanda  deve  essere   allegata   l'attestazione   del
versamento prescritto. 
  2.4. La domanda di cui al punto 2.2 deve contenere  i  dati  e  gli
elementi seguenti: 
    a) Generalita',  codice  fiscale  e  domicilio  del  richiedente;
qualora  si  tratti  di   societa'   debbono   essere   indicati   la
denominazione o la ragione sociale,  il  codice  fiscale  e  la  sede
legale; 
    b) richiesta motivata delle eventuali esenzioni da  taluni  degli
obblighi di sorveglianza fisica, di registrazione, di notifica  e  di
autorizzazione di cui si intenda fruire. 
    c) tipo di impiego previsto  per  la  sorgente,  specificando  in
particolare se la sorgente e' destinata  ad  essere  diffusa  tra  le
persone  del  pubblico  e  se  la  sorgente  assolva  a  funzioni  di
prevenzione di danni alle persone o alle cose; 
    c) indicazione della vita  operativa  prevista,  specificando  in
particolare il tempo medio di funzionamento esente da guasti  nonche'
le previsioni in ordine alle necessita',  modalita'  e  frequenza  di
manutenzione; 
    d) indicazione del numero di sorgenti che si prevede di immettere
sul mercato italiano in ragione d'anno, specificando il numero  delle
sorgenti destinate all'esportazione in ragione d'anno; 
    e) nel caso in cui la sorgente sia  costituita  da  una  macchina
radiogena, tipo ed eventualmente spettro energetico delle  radiazioni
prodotte, energia  e  corrente  massime,  intensita'  di  fluenza  di
energia e di dose; 
    f) nel  caso  in  cui  la  sorgente  sia  costituita  da  materie
radioattive, tipo, attivita' e concentrazione delle stesse alla  data
prevista per l'immissione sul mercato, forma  fisica  e  composizione
chimica per singolo radionuclide; 
    g) esposizione delle ragioni tecniche per cui  si  ritiene  utile
impiegare sorgenti di radiazioni; 
    h) dimostrazione che  la  sorgente  di  radiazioni  assolve  alla
funzione per cui e' stata scelta; 
    i) motivazione della scelta di usare sorgenti di  radiazioni  per
confronto con altri dispositivi o apparecchiature di analogo tipo  di
impiego che ne siano prive; 
    j) destinazione prevista per le sorgenti al  termine  della  vita
operativa ed in caso di guasto o danno non  riparabili,  specificando
in particolare se sono previsti accordi contrattuali per il ritiro  o
riciclo delle sorgenti; 
  2.5. La domanda di cui al punto  2.2  deve  essere  corredata,  per
quanto applicabile, della seguente  documentazione  firmata,  per  la
parte di propria competenza, dall'esperto di radioprotezione, volta a
dimostrare il  rispetto  dei  principi  di  cui  all'articolo  2  del
presente decreto: 
    a) descrizione della sorgente corredata dai  disegni,  grafici  e
dati tecnici necessari a illustrarne il funzionamento ed a  valutarne
le caratteristiche tecniche, sotto il profilo della protezione  dalle
radiazioni; 
    b) modalita' di  schermatura  e  di  contenimento  delle  materie
radioattive in condizioni normali e in condizioni di guasto, di danno
o di incidente; possibilita' di accesso alle materie  radioattive  in
condizioni normali e in condizioni di  manutenzione,  di  guasto,  di
danno o di incidente; 
    c) normativa tecnica cui e' rispondente la sorgente  per  cui  si
chiede il conferimento della qualifica; 
    d)  specificazione  e  risultati  delle  prove  a  cui  e'  stato
sottoposto  uno  o  piu'  esemplari  della  sorgente  allo  scopo  di
dimostrarne il comportamento in condizioni  normali,  di  guasto,  di
danno e di uso anomalo; 
    e) motivazione della scelta di usare le sorgenti di radiazioni da
cui e' costituita la sorgente di tipo riconosciuto per confronto  con
altre materie radioattive, sotto il profilo del tempo di dimezzamento
radioattivo, delle caratteristiche radiologiche,  dell'energia  delle
radiazioni  emesse,  di  intensita'  di  fluenza  di  energia  e   di
intensita' di dose; 
    f) modalita' di impiego, di installazione e di manutenzione; 
    g)  analisi  degli  eventi  anomali,  con   riferimento   all'uso
improprio, o a danni o a guasti o a incidenti; 
    h) valutazione delle dosi  attese  nel  corso  della  produzione,
trasporto,  diffusione  sul  mercato  ed  utilizzazione;  per  quanto
concerne l'utilizzazione devono essere oggetto di valutazione le dosi
derivanti da funzionamento normale, eventuale  smaltimento,  riciclo,
ritiro, manutenzione, uso improprio, danno, guasto o incidente; 
    i) sistema qualita' che si intende adottare al fine di  garantire
la rispondenza della singola sorgente al progetto o al prototipo; 
    j) contenuto dell'informativa di cui all'articolo 19 del  decreto
presente decreto. 
  2.6. Le amministrazioni e gli organismi tecnici di cui al punto 2.2
trasmettono il proprio parere al Ministero della salute. 
  2.7. A seguito del ricevimento dei pareri o della conclusione della
conferenza di servizi di cui alla legge 241/90,  il  Ministero  della
salute comunica all'interessato l'esito del procedimento e,  in  caso
positivo provvede al rilascio del provvedimento di conferimento della
qualifica. 
  2.8. Nel provvedimento di conferimento della qualifica di  sorgenti
di tipo riconosciuto: 
    a) sono indicati gli eventuali esoneri da taluni  degli  obblighi
di  sorveglianza  fisica,  di  registrazione,  di   notifica   e   di
autorizzazione di cui al presente decreto 
    b) viene inserito l'obbligo di  inoltrare,  ogni  sette  anni,  a
decorrere dalla data del conferimento della  qualifica  al  Ministero
della sanita' ed  alle  amministrazioni  ed  agli  organismi  tecnici
consultati  ai  sensi  del   punto   2.1   una   relazione   tecnica,
eventualmente  sottoscritta  per  la  parte  di  propria   competenza
dall'esperto di radioprotezione incaricato della sorveglianza  fisica
della protezione ai sensi dell'articolo 128 del presente decreto 
  2.9. La relazione di cui al punto 2.8, lettera b) contiene: 
    a)  l'aggiornamento,  laddove  necessario,  della  documentazione
tecnica a suo tempo prodotta ai sensi dei punti 2.4 e 2.5; 
    b)  i  dati  e  gli   elementi   relativi   alle   quantita'   di
radioattivita' connesse con la diffusione sul mercato delle  sorgenti
ed alle esposizioni risultanti 
  2.10.  Il  provvedimento  di  conferimento   della   qualifica   e'
modificato, e, se del caso, revocato, in accordo alle disposizioni di
cui al presente paragrafo su richiesta al Ministero della  salute  da
parte 
    a) del titolare del provvedimento nel caso  di  variazioni  nelle
caratteristiche delle sorgenti che comportino  modifiche  all'oggetto
del provvedimento e comunque  nelle  prescrizioni  tecniche  in  esso
presenti; 
    b) delle Amministrazioni o degli  organismi  tecnici  di  cui  al
punto 2.2, ove ritenuto necessario, sulla  base  di  quanto  indicato
nella relazione tecnica di cui al punto 2.8.b),  tenuto  conto  anche
del progresso scientifico e tecnologico, 
    c) degli organi di vigilanza; 
  2.11. L'istanza di modifica di cui al  punto  2.10  lett.  a)  deve
essere inoltrata, con i dati e gli elementi di cui ai punti 2.2 e  2,
3 che risultino  applicabili,  anche  alle  amministrazioni  ed  agli
organismi tecnici di cui al punto 2.1 
  2.12. Il titolare del provvedimento deve preventivamente comunicare
all'amministrazione  procedente  ed  alle  Amministrazioni  ed   agli
organismi tecnici di cui al punto 2.1  variazioni  nello  svolgimento
dell'attivita', rispetto a  quanto  risultante  dalla  documentazione
tecnica di cui ai punti 2.2 e 2.3. 
  2.13.  Le  variazioni  comunicate  che  non  comportino   modifiche
all'oggetto del provvedimento e comunque delle prescrizioni  tecniche
in esso presenti  possono  essere  adottate  qualora,  entro  novanta
giorni  dalla  comunicazione  una  delle  Amministrazioni   o   degli
organismi tecnici di  cui  al  punto  2.1  non  abbia  comunicato  al
titolare del provvedimento ed al Ministero della salute la  richiesta
di modifica del provvedimento ai sensi del punto 2.9 lettera b). 
  2.14.  Le  amministrazioni  e  gli  organismi  tecnici   consultati
trasmettono al Ministero della sanita' il proprio parere sull'istanza
di modifica. 
  2.15. A seguito del ricevimento  dei  pareri  o  della  conclusione
della conferenza di servizi di cui alla legge  241/90,  il  Ministero
della salute comunica all'interessato l'esito del procedimento e,  in
caso  positivo  provvede   alla   modifica   del   provvedimento   di
conferimento della qualifica. 
  2.16. L'intendimento di cessare  la  produzione,  l'importazione  o
l'esportazione delle sorgenti di cui al punto  1.1  o  di  rinunciare
alla  qualifica  di  sorgente  di  tipo  riconosciuto   deve   essere
comunicato al Ministero della sanita' che provvede alla revoca  della
qualifica. 
 
  3. Efficacia della qualifica 
  3.1. Ai fini delle disposizioni di cui  all'art.  49  del  presente
decreto, ha efficacia in Italia, nei limiti e con  le  condizioni  di
cui all'atto di riconoscimento, la  qualifica  di  sorgente  di  tipo
riconosciuto conferita dall'Autorita' competente: 
    a) di uno Stato Membro dell'Unione Europea 
    b)  di  un  paese  terzo  con  cui  esistano  accordi  di   mutuo
riconoscimento con lo Stato italiano. 
  3.2. La certificazione della qualifica di cui  al  punto  3.1  deve
essere comunicata alle Amministrazioni di  cui  al  punto  2.1  prima
della  immissione  sul  mercato  e  comunque  della  diffusione   sul
territorio della Repubblica 
  3.3. Nel caso di materie radioattive, prima  della  immissione  sul
mercato e comunque della diffusione sul territorio della  Repubblica,
delle sorgenti di cui al punto 3.1, l'importatore o il venditore deve
altresi' comunicare alle Amministrazioni di cui al punto 2.1,  se  vi
siano impegni di ritiro, eventualmente mediante accordi  contrattuali
con terzi, delle sorgenti di tipo riconosciuto al termine della  vita
operativa di esse e quali siano le relative  garanzie  finanziarie  o
contrattuali. 
  3.4. L'esonero, per  le  sorgenti,  da  taluni  degli  obblighi  di
sorveglianza  fisica,  di  comunicazione,  di  registrazione   e   di
autorizzazione  deve  essere  richiesta,   dall'importatore   o   dal
venditore, secondo la procedura di cui al paragrafo 2