(Allegato XIV)
 
                                                         Allegato XIV 
                                                        (articolo 50) 
 
DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 6, DELLE  CONDIZIONI
PER LA CLASSIFICAZIONE IN CATEGORIA A ED IN CATEGORIA B  DELL'IMPIEGO
DELLE  SORGENTI  DI  RADIAZIONI  IONIZZANTI,  DELLE  CONDIZIONI   PER
L'ESENZIONE DAL NULLA OSTA E DELLE MODALITA' PER  IL  RILASCIO  E  LA
REVOCA DEL NULLA OSTA. 
 
I - SEZIONE I: CONDIZIONI PER LA CLASSIFICAZIONE  DELLE  PRATICHE  DI
SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI IN CATEGORIA A ED IN CATEGORIA B. 
 
  1.1. CONDIZIONI DI CLASSIFICAZIONE DELLE PRATICHE IN CATEGORIA "A",
SALVO QUANTO PREVISTO AL PUNTO 2.4: 
    a) impiego di sorgenti non sigillate: 
      a-1) nei casi in cui l'attivita' totale presente sia  uguale  o
superiore di un fattore 106 ai valori stabiliti nell'allegato I, o 
      a-2) nei casi in cui l'attivita' totale pervenuta o prodotta in
ragione di anno solare sia uguale o superiore per un fattore  50  dei
valori di cui alla lettera a-1); 
    b) impiego di sorgenti sigillate 
      b-1) nei casi in cui l'attivita' totale presente sia  uguale  o
superiore di un fattore 3000 ai valori di cui alla lettera  a)  punto
a-1), o 
      b-2) l'attivita' totale pervenuta o prodotta in ragione di anno
solare sia uguale o superiore per un fattore 50  dei  valori  di  cui
alla lettera b-1; 
    c) impiego di sorgenti di radiazioni  ionizzanti  con  produzione
media nel tempo di neutroni su tutto l'angolo solido superiore a 107 
n/s,  ad  eccezione  dei  generatori  di  radiazioni  che  accelerino
elettroni con energia massima di accelerazione inferiore o  uguale  a
25 MeV; 
    d) impiego di generatori di radiazioni che  accelerino  elettroni
con energia massima di accelerazione superiore a 25 MeV. 
  1.2 Al di fuori dei casi di cui al paragrafo 1.1 le  pratiche  sono
classificate in categoria B. 
  1.3 L'impiego nello stesso luogo  di  generatori  di  radiazioni  e
materie radioattive e' classificato in categoria  A  se  ricorre  una
delle condizioni di cui al paragrafo 1.1. 
  1.4.  E'  sempre  classificato  in   categoria   B   l'impiego   di
apparecchiature contenenti sorgenti di radiazioni per il cui uso  non
siano necessari, ai fini della sicurezza nucleare e della  protezione
sanitaria,  schermature  fisse  o  dispositivi  di   contenimento   o
dispositivi di  sicurezza  o  di  protezione  in  aggiunta  a  quelli
incorporati nelle apparecchiature stesse. 
  1.5 Nei casi in cui le pratiche di  cui  al  punto  1.4  utilizzano
anche altre sorgenti di radiazioni, ai fini della classificazione  di
dette pratiche in Categoria A o B la verifica delle condizioni di cui
al comma 1 dell'articolo 50 e' effettuata separatamente per  ciascuna
delle sorgenti di radiazioni impiegate. 
 
2. MODALITA' DI VERIFICA E APPLICAZIONE DI CUI AL PUNTO 1 
  2.1  Ai  fini  della  classificazione  delle  pratiche  di  cui  al
paragrafo 1, si applicano i valori di concentrazione di attivita' per
unita' di massa e di attivita' per i singoli  radionuclidi  impiegati
istantaneamente e annualmente nella  pratica  e  ai  radionuclidi  in
equilibrio con  i  loro  prodotti  di  decadimento,  stabiliti  nella
tabella I-1A dell'allegato I; 
  2.2 Le pratiche sono classificate  in  categoria  B  allorche'  sia
uguale o superiore a 1: 
    a) la somma dei rapporti  delle  attivita'  presente  di  ciascun
radionuclide, divisa per il pertinente valore indicato  al  comma  1,
lettera c) punto  1,  dell'articolo  50  per  le  sorgenti  in  forma
sigillata e per le sorgenti in forma non sigillata; 
    b) la somma dei rapporti delle attivita' di ciascun  radionuclide
pervenuta o prodotta  in  ragione  di  anno  solare,  divisa  per  il
pertinente  valore  indicato  al  comma  1,  lettera  c)   punto   2,
dell'articolo 50 per le sorgenti in forma sigillata e per le sorgenti
in forma non sigillata; 
    c) la somma dei valori  determinati  ai  sensi  delle  precedenti
lettere a) e b) nel caso di  impiego  di  sorgenti  sigillate  e  non
sigillate. 
  2.3 Le pratiche sono classificate  in  categoria  A  allorche'  sia
uguale o superiore a 1: 
    a) la somma dei rapporti dell'attivita' di ciascun  radionuclide,
divisa per il pertinente valore indicato nel paragrafo 1.1 lett.  a),
punto a-1, per le sorgenti in forma non  sigillata  e  paragrafo  1.1
lett. b), punto b-1 per le sorgenti in forma sigillata; 
    b) la somma dei rapporti dell'attivita' di  ciascun  radionuclide
pervenuta o prodotta  in  ragione  di  anno  solare,  divisa  per  il
pertinente valore indicato nel paragrafo 1.1 lettera  a,  punto  a-2)
per le sorgenti in forma non sigillata o nel paragrafo 1.1 lettera b)
punto b-2 per le sorgenti in forma sigillata; 
    c) la somma dei valori  determinati  ai  sensi  delle  precedenti
lettere a) e b) nel caso di  impiego  di  sorgenti  sigillate  e  non
sigillate. 
  2.4 Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2.2 e 2.3: 
    a) si tiene conto della quantita' di radioattivita' eventualmente
detenuta come rifiuto radioattivo; 
    b) non si tiene conto: 
      b-1-delle quantita' di radioattivita' prodotte da  fenomeni  di
attivazione qualora la produzione delle stesse non  rientri  tra  gli
scopi dell'attivita'; 
      b-2  della  contemporanea  presenza  nell'installazione   delle
materie radioattive destinate a sostituire le sorgenti in uso  sempre
che si tratti di sorgenti  sigillate,  la  sostituzione  avvenga  nel
tempo piu' breve tecnicamente possibile e le sorgenti in sostituzione
e quelle da sostituire si  trovino  contemporaneamente  al  di  fuori
degli  imballaggi  di   trasporto   esclusivamente   per   il   tempo
tecnicamente necessario ad eseguire la sostituzione; 
      b-3 delle materie radioattive contenute nelle sorgenti di  tipo
riconosciuto qualora l'esonero sia stato esplicitamente previsto  nel
conferimento di qualifica; 
      b-4 delle attivita' lavorative con materie radioattive naturali
di cui al Capo IV, Sezione 2; 
 
3. ISTANZA PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA. 
  3.1. La domanda di nulla osta e'  sottoscritta  dall'esercente  che
intende svolgere la  pratica  e  e'  inoltrata,  nel  rispetto  delle
disposizioni sul bollo, al Ministero dello sviluppo economico, per le
pratiche  classificate  in  categoria  A,  o,  salve  le   specifiche
disposizioni  del  paragrafo   7,   alle   Amministrazioni   di   cui
all'articolo 52, commi  1  e  2,  per  le  pratiche  classificate  in
categoria B 
  3.2. Copie della domanda e della documentazione tecnica di  cui  ai
paragrafi 3.3 e 3.4 devono essere  contemporaneamente  trasmesse  dal
richiedente alle Amministrazioni ed agli  organismi  tecnici  di  cui
all'articolo 51, per le pratiche classificate in categoria A,  e  per
l'impiego di categoria A, e alle Amministrazioni di cui  all'articolo
52, per le pratiche classificate in categoria B. 
  3.3. La domanda di cui  al  paragrafo  3.1  deve  essere  corredata
dall'attestazione del versamento prescritto e  contenere  i  seguenti
dati e informazioni: 
    a. generalita',  codice  fiscale  e  domicilio  del  richiedente;
qualora  si  tratti  di   societa'   debbono   essere   indicati   la
denominazione o la ragione sociale,  il  codice  fiscale  e  la  sede
legale; 
    b. il tipo di pratica che si intende svolgere; 
    c. l'ubicazione dei locali e delle aree  destinati  alla  pratica
che si intende svolgere; 
    d. per ogni generatore di radiazioni: il tipo e l'energia massima
di accelerazione delle particelle cariche, la corrente massima  e  la
potenza, tenendo  conto,  nel  caso  di  elettroni,  del  fattore  di
utilizzo (duty cycle), e il numero  delle  macchine  che  si  intende
utilizzare; 
    e.  per  le  materie  radioattive:   le   quantita'   totali   di
radioattivita'  dei  radionuclidi,  distinguendo  tra  sorgenti   non
sigillate   e   sorgenti   sigillate,   che   si   intende   detenere
contemporaneamente e in ragione di anno solare; 
    f. per tutte le sorgenti: l'eventuale produzione di neutroni. 
  3.4. Oltre alle informazioni  e  alla  documentazione  prevista  ai
sensi dell'articolo 151, la domanda di  cui  al  paragrafo  3.3  deve
essere  corredata,  per  quanto  applicabile,  anche  dalla  seguente
documentazione  firmata  per  la   parte   di   propria   competenza,
dall'esperto di radioprotezione, atta anche a dimostrare  l'idoneita'
della localita' dove la pratica  verra'  svolta  e  il  rispetto  dei
requisiti di sicurezza e di radioprotezione: 
    a. descrizione dei locali e delle aree interessati  all'attivita'
che si intende svolgere, illustrati  con  disegni  in  planimetria  e
sezione, indicando, per ogni locale ed area,  la  classificazione  in
zone ai sensi dell'articolo 133 del presente decreto,  nonche'  degli
ambienti e delle aree circostanti  anche  esterni  all'installazione,
indicandone la destinazione d'uso e le eventuali  sorgenti  impiegate
anche da parte di soggetti terzi; 
    b.  criteri  seguiti  ai  fini  della  individuazione   e   della
classificazione delle zone  e  della  classificazione  del  personale
addetto ai sensi dell'articolo 133 del presente decreto; 
    c. descrizione delle operazioni che si intendono svolgere,  delle
sorgenti di radiazioni, distinguendo tra  sorgenti  sigillate  e  non
sigillate, e delle attrezzature, con riferimento ai diversi locali ed
aree; descrizione delle eventuali modalita' di  movimentazione  delle
sorgenti  all'interno  della   installazione;   dimostrazione   della
rispondenza  a  norme  di  buona  tecnica  applicabili  in  fase   di
progettazione, costruzione ed esercizio; 
    d. individuazione e analisi degli eventuali  scenari  comportanti
esposizioni potenziali, e delle specifiche modalita' di intervento al
fine di prevenire le esposizioni o di limitarne  le  conseguenze  sui
lavoratori e sulla popolazione; 
    e. produzione e modalita' di gestione dei rifiuti  radioattivi  e
dei materiali di riciclo o riutilizzati e, in particolare,  oltre  le
valutazioni di cui al  comma  3,  dell'articolo  151,  devono  essere
fornite  informazioni  con  riferimento  ai  rifiuti   solidi,   alla
produzione di rifiuti liquidi e aeriformi, ai materiali destinati  al
riciclo o alla riutilizzazione come precisate ai seguenti punti  3.5,
3.6 e 3.7. 
    f. I vincoli di  dose  proposti  al  fine  dell'applicazione  del
principio di ottimizzazione per la popolazione e per i lavoratori  in
conformita' all'art.5 commi 2 e 3 e ai punti 3 e 4 dell'allegato  XXV
parte I ove pertinenti. 
  3.5 Per quanto attiene le informazioni e la documentazione relative
ai  rifiuti  solidi,  il  richiedente  deve  fornire  informazioni  e
documentazione relative a: 
    a.  modalita'  di  raccolta,  confezionamento,  tracciabilita'  e
contabilizzazione,  con  riferimento  alle  norme  di  buona  tecnica
applicabili; 
    b. descrizione del deposito di stoccaggio temporaneo,  inclusi  i
dispositivi di sicurezza e di prevenzione tra i quali quelli relativi
agli allagamenti e agli incendi; 
    c. livelli  di  allontanamento  proposti  atti  a  dimostrare  il
rispetto dei criteri di non  rilevanza  radiologica  fissati  con  il
decreto di cui all'articolo 2, comma 3 
    d. condizioni  e  le  indicazioni  tecniche  che  debbono  essere
soddisfatte per l'allontanamento, nonche' le modalita' e le procedure
di verifica delle condizioni per l'allontanamento stesso; 
    e. modalita' di registrazione degli smaltimenti  nell'ambiente  o
del conferimento a  terzi,  nonche'  quelle  di  conservazione  delle
informazioni. 
  3.6 Per quanto attiene le informazioni e la documentazione relative
alla produzione di rifiuti liquidi o aeriformi, il  richiedente  deve
fornire informazioni e documentazione relative a: 
    a. modalita'  di  raccolta  e  confezionamento  ove  applicabili,
tracciabilita' e contabilizzazione, con  riferimento  alle  norme  di
buona tecnica applicabili; 
    b. descrizione,  ove  applicabile,  del  deposito  di  stoccaggio
temporaneo, inclusi i dispositivi di sicurezza e di prevenzione tra i
quali quelli relativi agli allagamenti e agli incendi; 
    c.  formula  di  scarico  proposta  con  le  valutazioni  atte  a
dimostrare il rispetto  dei  criteri  di  non  rilevanza  radiologica
fissati con il decreto di cui all'articolo 2, comma 3; 
    d. condizioni  e  le  indicazioni  tecniche  che  debbono  essere
soddisfatte ai  fini  dello  smaltimento  nell'ambiente,  nonche'  le
modalita'  e  le  procedure  di  verifica  delle  condizioni  per  lo
smaltimento stesso; 
    e.  modalita'  di   registrazione   dello   smaltimento   o   del
conferimento  a  terzi,  nonche'  quelle   di   conservazione   delle
informazioni. 
  3.7 Per quanto attiene le informazioni e la documentazione relative
ai  materiali  destinati  al  riciclo  o  alla  riutilizzazione,   il
richiedente deve fornire informazioni e documentazione relative a: 
    a.  modalita'  di  raccolta,  confezionamento,  tracciabilita'  e
contabilizzazione,  con  riferimento  alle  norme  di  buona  tecnica
applicabili; 
    b. descrizione,  ove  applicabile,  del  deposito  di  stoccaggio
temporaneo, inclusi i dispositivi di sicurezza e di prevenzione tra i
quali quelli relativi agli allagamenti e agli incendi; 
    c. livelli  di  allontanamento  proposti  atti  a  dimostrare  il
rispetto dei criteri di non  rilevanza  radiologica  fissati  con  il
decreto di cui all'articolo 2, comma 3; 
    d. condizioni  e  le  indicazioni  tecniche  che  debbono  essere
soddisfatte per l'allontanamento, nonche' le modalita' e le procedure
di verifica delle condizioni per l'allontanamento stesso; 
    e. modalita' di registrazione del conferimento a  terzi,  nonche'
quelle di conservazione delle informazioni 
    f. programmi di costruzione o di adattamento dei locali  e  delle
aree destinati allo svolgimento delle attivita', nonche' delle  prove
previste; 
    g. modalita' previste per la disattivazione delle installazioni; 
    h. valutazione delle dosi per  i  lavoratori  e  per  l'individuo
rappresentativo della popolazione in condizioni di normale attivita'; 
    i. risultati delle valutazioni di cui all'articolo 174; 
    j. criteri e modalita' di attuazione  degli  adempimenti  di  cui
all'articolo 130 ed all'articolo 132 del presente decreto; 
    k. indicazione delle modalita' con cui si intende adempiere  agli
ulteriori pertinenti obblighi di cui all'articolo  109  del  presente
decreto, con particolare riferimento al contenuto delle norme interne
di sicurezza e protezione; indicazione delle  modalita'  con  cui  si
intende assicurare la formazione di cui agli articoli 110 e 111. 
  3.8  Nel  caso  di  somministrazione  di   radiofarmaci   a   scopo
diagnostico o terapeutico la domanda deve contenere anche le seguenti
informazioni: 
    a. descrizione dei dispositivi di contenimento degli escreti  dei
pazienti e valutazione della loro efficacia ai fini dell'applicazione
del principio di ottimizzazione; 
    b. stima della quantita' di  escreti  dei  pazienti  immessi  nel
sistema  fognario  direttamente  dall'installazione   e   all'esterno
dell'installazione; 
    c. dimostrazione che l'immissione di  escreti  dei  pazienti  nel
sistema fognario direttamente dall'installazione rispetta  i  criteri
di  non  rilevanza  radiologica  fissati  con  il  decreto   di   cui
all'articolo 2, comma 3; 
    d.  descrizione,  limitatamente  alle  attivita'  che  comportano
somministrazione di sostanze radioattive a scopo  terapeutico,  della
procedura prevista all'atto della dimissione del  paziente,  ai  fini
del rispetto dei vincoli di dose di cui all'articolo 158. 
 
4. DISPOSIZIONI COMUNI PER IL RILASCIO DEL NULLA  OSTA  DI  CUI  AGLI
ARTICOLI 51 E 52. 
  4.1.  Le  amministrazioni  e  gli  organismi   tecnici   consultati
trasmettono il proprio parere all'amministrazione procedente. 
  4.2. A seguito del ricevimento dei pareri o della conclusione della
conferenza dei servizi di cui alla legge n. 241/90, l'Amministrazione
procedente comunica all'interessato l'esito del  procedimento  e,  in
caso positivo, provvede al rilascio del nulla osta. 
  4.3. Nel nulla osta sono inserite specifiche prescrizioni  tecniche
relative a: 
    a. se  del  caso,  alle  fasi  di  costruzione,  di  prova  e  di
esercizio, alla  gestione  dei  rifiuti  radioattivi,  al  riciclo  e
all'eventuale riutilizzo dei  materiali,  alla  disattivazione  degli
impianti,  compresa  l'eventuale   copertura   finanziaria   per   la
disattivazione medesima; 
    b. ai vincoli di dose applicabili  ai  lavoratori  ed  al  valore
massimo di dose efficace  derivante  dalla  pratica  per  l'individuo
rappresentativo della popolazione interessata; 
    c.  all'eventuale  smaltimento  di  rifiuti  contenenti  sostanze
radioattive nell'ambiente, nel rispetto dei criteri stabiliti  con  i
decreti di cui all'articolo 2, comma 3; 
    d. se del caso, agli aspetti  di  radioprotezione  del  paziente,
stabilite dal Ministero della salute  per  le  pratiche  soggette  al
nulla osta di categoria A e dalle autorita' individuate  dalle  leggi
regionali e delle province autonome per quelle soggette al nulla osta
di categoria B a firma del responsabile dell'impianto radiologico; 
    e. all'obbligo di inoltrare, ogni sette anni, a  decorrere  dalla
data del rilascio del nulla osta, alla amministrazione procedente  ed
alle amministrazioni ed agli organismi tecnici di  cui  al  paragrafo
3.2 una relazione tecnica,  sottoscritta  per  la  parte  di  propria
competenza  dall'esperto  di  radioprotezione  e,  nel   caso   delle
esposizioni  mediche,  dal  responsabile  dell'impianto  radiologico,
contenente: 
      1. l'aggiornamento, laddove  necessario,  della  documentazione
tecnica a suo tempo prodotta ai sensi dei paragrafi 3.3 e 3.4; 
      2. i dati degli elementi relativi agli aspetti di  sicurezza  e
di radioprotezione connessi con l'attivita' svolta,  con  particolare
riferimento   all'esposizione   dei   lavoratori   e   dell'individuo
rappresentativo della popolazione; 
      3. i dati relativi alla produzione di  rifiuti  radioattivi,  e
all'eventuale immissione di radionuclidi  nell'ambiente,  ai  rifiuti
allontanati e ai materiali destinati  al  riciclo  o  al  riutilizzo,
desunti dalle registrazioni effettuate; 
      4. nel caso di somministrazione di sostanze radioattive a scopo
diagnostico o terapeutico: 
        i. il numero  medio  di  pazienti  trattati  annualmente  con
radiofarmaci a scopo terapeutico e il valore medio di equivalente  di
dose ambientale misurati all'atto della dimissione dalla struttura; 
        ii. nei casi applicabili  l'esito  dell'ultima  verifica  dei
livelli diagnostici di riferimento (LDR) di cui all'articolo 158; 
  4.4. Il nulla osta viene modificato in accordo alle disposizioni di
cui ai paragrafi 3 e 4 su richiesta all'Amministrazione procedente da
parte: 
    a. del titolare del nulla  osta  nel  caso  di  variazioni  nello
svolgimento della pratica, che comportino modifiche  all'oggetto  del
provvedimento  e  comunque  nelle  prescrizioni  tecniche   in   esso
presenti; 
    b. delle Amministrazioni o degli  organismi  tecnici  di  cui  al
paragrafo 3.2, ove ritenuto necessario, a seguito della comunicazione
di cui al paragrafo 4.6; oppure sulla base di quanto  indicato  nella
relazione tecnica di cui al paragrafo 4.3, lettera  e)  tenuto  conto
anche del progresso scientifico e tecnologico; 
    c. degli organi di vigilanza. 
  4.5. L'istanza di modifica di cui al paragrafo 4.4 lettera a)  deve
essere inoltrata, con i dati e gli elementi di cui ai paragrafi 3.3 e
3.4 che risultino applicabili, anche  alle  amministrazioni  ed  agli
organismi tecnici di cui al paragrafo 3.1. 
  4.6. Il titolare del nulla  osta  deve  preventivamente  comunicare
all'Amministrazione  procedente  ed  alle  Amministrazioni  ed   agli
organismi  tecnici  di  cui  al  paragrafo  3.2,   variazioni   nello
svolgimento  dell'attivita',  rispetto  a  quanto  risultante   dalla
documentazione tecnica di  cui  ai  paragrafi  3.3  e  3.4,  che  non
comportino  modifiche  nel  provvedimento   autorizzativo   o   nelle
prescrizioni in esso contenute. 
  4.7. Le variazioni  comunicate  possono  essere  adottate  qualora,
entro novanta giorni dalla comunicazione una delle Amministrazioni  o
degli organismi tecnici di cui al paragrafo 3.2 non abbia  comunicato
al titolare del  nulla  osta  ed  all'amministrazione  procedente  la
richiesta di modifica del nulla  osta  ai  sensi  del  paragrafo  4.4
lettera b). 
  4.8.  Le  amministrazioni  e  gli  organismi   tecnici   consultati
trasmettono  all'amministrazione   procedente   il   proprio   parere
sull'istanza di modifica. 
  4.9. A seguito del ricevimento dei pareri o della conclusione della
conferenza dei servizi di cui alla legge n. 241/90, l'Amministrazione
procedente comunica all'interessato l'esito del  procedimento  e,  in
caso positivo provvede al rilascio dell'autorizzazione alla modifica. 
  4.10. L'intendimento di cessare la pratica oggetto del  nulla  osta
deve essere comunicato all'Amministrazione  procedente  che  provvede
alla revoca del nulla osta, salvo quanto  previsto  ai  paragrafi  da
4.11 a 4.13. 
  4.11. Qualora  nel  nulla  osta  siano  state  inserite  specifiche
prescrizioni   in   merito   alle   modalita'    di    disattivazione
dell'installazione in cui la pratica veniva svolta, il  titolare  del
nulla  osta  deve  inviare  all'amministrazione  procedente  ed  alle
amministrazioni ed agli organismi tecnici di cui  al  paragrafo  3.2,
entro i termini previsti nel nulla osta, un piano delle operazioni da
seguire per la disattivazione, comprendente le pertinenti valutazioni
di sicurezza e protezione, con particolare riferimento alle modalita'
di  produzione,  gestione  e  smaltimento  dei  rifiuti   radioattivi
risultanti dallo svolgimento della  pratica  e  dalle  operazioni  di
disattivazione  ed  alla  gestione  delle  sorgenti   di   radiazioni
impiegate. 
  4.12.  L'Amministrazione  procedente  provvede   all'autorizzazione
delle operazioni di disattivazione in accordo  alle  disposizioni  di
cui  al  paragrafo  4,   stabilendo   nel   provvedimento   eventuali
prescrizioni  tecniche  relative  alla  fase  di   disattivazione   e
subordinando la revoca a specifico  parere  sulla  conclusione  della
disattivazione. 
  4.13. Il parere sulla conclusione della disattivazione  di  cui  al
paragrafo  4.12,  che  attesta  la  mancanza  di  vincoli  di  natura
radiologica sull'installazione in cui la pratica era stata esercitata
e  la  corretta  gestione  e  sistemazione  dei  rifiuti  radioattivi
prodotti nel corso della pratica o della disattivazione nonche' delle
sorgenti di radiazioni ionizzanti  impiegate,  viene  rilasciato,  su
richiesta del titolare del nulla osta, dall'ISIN per il nulla osta di
categoria A e per il nulla osta di categoria  B,  congiuntamente,  da
parte del Comando provinciale dei vigili del fuoco,  dell'Ispettorato
territoriale del lavoro, dell'azienda sanitaria locale e dell'agenzia
regionale o della provincia autonoma per la protezione  dell'ambiente
competenti per territorio. 
  4.14. La procedura di revoca del nulla osta di cui ai paragrafi  da
4.11 a 4.13 viene avviata d'ufficio  dall'Amministrazione  procedente
nel caso di adozione del provvedimento di revoca di cui  all'articolo
35 del presente decreto. 
 
5. PARTICOLARI DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AUTORIZZAZIONI  ALL'IMPIEGO
DI ISOTOPI RADIOATTIVI. 
  5.1. Ai sensi e per gli effetti di quanto  previsto  dal  comma  11
dell'articolo 50  e  dal  comma  2  dell'articolo  163  del  presente
decreto, le condizioni per l'assoggettamento  agli  obblighi  di  cui
all'articolo  13  della  legge  31  dicembre  1962,  n.  1860,   come
modificata dal decreto del Presidente della  Repubblica  30  dicembre
1965, n. 1704, sono quelle previste al  paragrafo  1.1  relativamente
alla classificazione in  categoria  A  dell'impiego  di  sorgenti  di
radiazioni costituite da materie radioattive, tenendo altresi'  conto
delle particolari disposizioni  di  cui  al  paragrafo  1.4  e  delle
modalita' di applicazione di cui al paragrafo 2. 
  5.2. Oltre quanto previsto in tema di nulla osta  dall'articolo  51
del presente decreto, resta fermo l'obbligo di autorizzazione di  cui
all'articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, per  l'impiego
di isotopi radioattivi per usi agricoli e per usi didattici. In  tali
casi  concorrono  alla  formazione  del  parere,  in   accordo   alle
disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4, il Ministero delle  politiche
agricole, alimentari e forestali nel caso degli usi agricoli  e,  nel
caso   degli   usi   didattici,   il    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca per quanto di competenza. 
  5.3. Le risultanze del procedimento autorizzativo per  il  rilascio
del  nulla  osta  di  categoria  A  valgono  ai  fini  del   rilascio
dell'autorizzazione prevista dall'articolo 13 della legge 31 dicembre
1962, n. 1860, come  modificata  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704. 
 
6. PARTICOLARI DISPOSIZIONI PER  LE  PRATICHE  DI  CUI  AL  COMMA  2,
LETTERA G) DELL'ARTICOLO 50 DEL PRESENTE DECRETO. 
  6.1 Ferme restando le  disposizioni  di  cui  all'articolo  46,  le
condizioni per l'esenzione dal nulla osta di cui al paragrafo  1  non
si  applicano  alle  pratiche  di  cui  al  comma   2,   lettera   g)
dell'articolo 50 del  presente  decreto  ad  esclusione  dell'impiego
delle sorgenti mobili di tipo riconosciuto, ai sensi dell'articolo 49
del presente decreto, per la  ricerca  di  esplosivi,  utilizzate  in
localita' non determinabili a priori, ai fini di pubblica sicurezza. 
    a. 6.1.1. Le pratiche comportanti la somministrazione di sostanze
radioattive utilizzando  mezzi  mobili  possono  essere  svolte  solo
presso apposite strutture che siano gia' in possesso del  nulla  osta
ai sensi degli articoli 51 o 52 al  fine  della  somministrazione  di
sostanze radioattive. 
    b. L'esercizio della pratica di cui al precedente paragrafo 6.1.1
comporta una richiesta di  modifica  al  nulla  osta,  da  parte  del
titolare del nulla osta stesso, secondo quanto disposto ai  paragrafi
4.4 e 4.5. 
  6.2. Per le pratiche di cui al comma 2, lettera g) dell'articolo 50
del presente decreto, classificate in categoria A o in categoria B in
accordo alle disposizioni di cui al  paragrafo  2,  il  rilascio  del
nulla osta e' subordinato: 
    a. alla dimostrazione che la  radioprotezione  dei  lavoratori  e
degli  individui  della  popolazione,  secondo  i  principi  di   cui
all'articolo 1, e'  garantita  esclusivamente  dalle  caratteristiche
proprie delle sorgenti di radiazioni che intervengono nella pratica e
dalle  modalita'  di  impiego  di   esse,   indipendentemente   dalle
caratteristiche dell'ambito in cui l'impiego avviene. 
    b. all'inserimento di specifiche prescrizioni  tecniche  relative
all'obbligo: 
      i. di  informare,  almeno  quindici  giorni  prima  dell'inizio
dell'impiego in  un  determinato  ambito,  gli  organi  di  vigilanza
territorialmente competenti; 
      ii. di acquisire  dall'esperto  di  radioprotezione  incaricato
della sorveglianza fisica della protezione contro  le  radiazioni  ai
sensi dell'articolo 77 del presente decreto  e  di  trasmettere  agli
organi di vigilanza di cui al paragrafo 6.2 lettera b)  punto  1  una
specifica relazione  sul  verificarsi  della  condizione  di  cui  al
paragrafo 6.2 lettera a) con riferimento all'ambito di impiego di cui
al paragrafo 6.2 lettera b) punto 1. 
  6.3. Il nulla osta per le pratiche di cui al comma  2,  lettera  g)
dell'articolo 50  del  presente  decreto,  che  sia  classificato  in
categoria B ai  sensi  del  paragrafo  2,  ad  esclusione  di  quelle
previste al  paragrafo  6.4,  viene  rilasciato  dal  prefetto  della
provincia in cui e' situata la sede operativa primaria  del  titolare
del nulla osta. 
  6.4. Per le pratiche comportanti la  somministrazione  di  sostanze
radioattive a fini  diagnostici,  su  mezzi  mobili  classificate  in
categoria B ai sensi del paragrafo 2, il nulla osta viene  rilasciato
dall'autorita' individuata dalle regioni o dalle province autonome ai
sensi del comma 1 dell'articolo 52 del presente decreto. 
  6.5 E' consentito l'esercizio delle pratiche di  cui  al  paragrafo
6.3 in ambiti localizzati al di fuori della provincia, per  la  quale
il nulla osta stesso era stato rilasciato ai sensi del paragrafo 6.3. 
 
7. DISPOSIZIONI PARTICOLARI. 
  7.1 Deposito temporaneo ed occasionale  di  materie  fissili  o  di
combustibili nucleari non irradiati di cui al comma 1,  prima  parte,
dell'articolo 53 del presente decreto: 
    a. il nulla osta viene rilasciato dal prefetto sulla  base  della
documentazione di cui al paragrafo 3 e secondo le procedure di cui al
paragrafo 4; 
    b. per i depositi in zona portuale o  aeroportuale  l'istanza  di
nulla  osta  e  la  relativa  documentazione  tecnica  devono  essere
inoltrate rispettivamente al comandante di porto o al direttore della
circoscrizione   aeroportuale;    copie    dell'istanza    e    della
documentazione tecnica devono essere inviate  anche  al  prefetto  ed
agli organismi tecnici di cui al paragrafo 3.1; 
    c. il nulla osta  viene  rilasciato,  sentito  il  prefetto,  dal
direttore della circoscrizione aeroportuale per i  depositi  in  zona
aeroportuale, o dal comandante di  porto,  per  i  depositi  in  zona
portuale, sentito il dirigente dell'ufficio di sanita' marittima; 
    d. per la formazione  del  parere  del  prefetto  si  applica  la
procedura di cui ai paragrafi 3 e 4; 
    e. Nelle prescrizioni formulate dalle amministrazioni di cui alle
lettere a), b) e c) si  deve  tenere  conto,  sentito  l'ISIN,  delle
misure di protezione fisica passiva di cui alla legge 7 agosto  1982,
n. 704. 
  7.2 Fino all'emanazione del decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei Ministri di  cui  al  comma  1  dell'articolo  237  del  presente
decreto, sono esenti dal nulla osta preventivo di cui all'articolo 50
del  presente  decreto  le  installazioni  ed  aree  adibite  in  via
esclusiva ad operazioni connesse all'attivita'  di  trasferimento  in
corso di trasporto di  imballaggi  di  trasporto  contenenti  materie
radioattive tra mezzi di trasporto diversi, allorche' si  verifichino
congiuntamente le seguenti condizioni: 
    a. dette installazioni od aree si  trovino  nella  disponibilita'
esclusiva e sotto la responsabilita' di un  soggetto  autorizzato  al
trasporto di materie radioattive ai sensi  della  legge  31  dicembre
1962 n. 1860,  come  modificata  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; 
    b. sia garantita l'integrita' degli imballaggi di trasporto; 
    c. la permanenza  di  ogni  imballaggio  di  trasporto  in  dette
installazioni od aree non superi tre giorni. 
  7.3 Esoneri per sorgenti di calibrazione 
    a. Sono esenti dal nulla osta di cui all'articolo 50 del presente
decreto, le sorgenti di taratura, dei singoli mezzi di misura di  cui
al comma 2 dell'articolo 155  dello  stesso  decreto  o  dei  singoli
strumenti   impiegati   per   il   controllo   di   qualita'    delle
apparecchiature radiologiche e  di  medicina  nucleare  allorche'  si
verifichino congiuntamente le seguenti condizioni: 
    1. la quantita' totale di radioattivita'  non  sia  superiore  ai
valori stabiliti ai sensi del  punto  2.2  lettera  a)  del  presente
allegato; 
    2. la adesivita' del composto contenente la  materia  radioattiva
al supporto sia tale da non consentirne il distacco, anche  parziale,
in condizioni di normale impiego. 
    b. Le condizioni per l'esenzione dal nulla osta preventivo di cui
alla lettera  a)  non  si  applicano  alle  pratiche  destinate  alla
produzione delle sorgenti di taratura di cui alla stessa lettera. 
 
8. ABROGAZIONE 
  8.1.  Viene  abrogato  il  decreto  1  marzo  1974   del   Ministro
dell'industria, commercio ed artigianato emanato ai sensi del comma 5
dell'articolo  13  della  legge  31  dicembre  1962,  n.  1860,  come
modificata dal decreto del Presidente della  Repubblica  30  dicembre
1965, n. 1704. 
  8.2.  Viene  abrogato  il  decreto  15  giugno  1966  del  Ministro
dell'industria,   commercio   ed   artigianato   emanato   ai   sensi
dell'articolo 32 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio 1964, n. 185. 
  8.3. Viene  abrogato  il  decreto  26  ottobre  1966  del  Ministro
dell'industria,   commercio   ed   artigianato   emanato   ai   sensi
dell'articolo 35 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio 1964, n. 185. 
  8.4.  Viene  abrogato  il  decreto  4  gennaio  1977  del  Ministro
dell'industria, commercio ed artigianato emanato ai sensi del comma 3
dell'articolo 55 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio 1964, n. 185 
  8.5. Vengono abrogati gli articoli 12, 13, 14 e 15 del  decreto  27
luglio 1966 del Ministro dell'industria,  commercio  ed  artigianato,
come modificato in data 25 settembre 1982,  emanato  ai  sensi  degli
articoli 3 e 13 della legge 31 dicembre 1962 n. 1860, come modificata
dal decreto del Presidente della  Repubblica  30  dicembre  1965,  n.
1704, e dell'articolo 30 del decreto dei Presidente della  Repubblica
13 febbraio 1964, n. 185. 
  8.6. Vengono abrogati gli articoli 3, 4 e 5 del decreto  14  luglio
1970 del Ministro della sanita' emanato ai  sensi  dell'articolo  110
del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 
 
II - SEZIONE II: PRATICHE CON SORGENTI SIGILLATE AD ALTA ATTIVITA' 
 
  1. Valore della quantita' di radioattivita' per i  radionuclidi  di
Categoria 1 e di Categoria 2 riportati nel "Code of  Conduct  on  the
Safety  and  Security  of   Radioactive   Sources",   della   Agenzia
internazionale  per   l'energia   atomica   (IAEA),   come   previsto
all'articolo 64 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  12. SCHEDA  DI  REGISTRAZIONE  DELLE  SORGENTI  SIGILLATE  AD  ALTA
ATTIVITA' (High Activity Seales Sources - HASS) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
III: SEZIONE III: MODALITA' DI  REGISTRAZIONE  E  TRASMISSIONE  DELLE
INFORMAZIONI SUI NULLA OSTA PER LE PRATICHE DI CATEGORIA B 
 
  Le autorita' di  cui  ai  commi  1  e  2  dell'articolo  52  devono
registrarsi al "Registro  telematico  delle  sorgenti  di  radiazioni
ionizzanti, dei rifiuti  e  dei  trasporti"  raggiungibile  dal  sito
istituzionale dell'ISIN digitando all'interno del browser la seguente
URL: https://www.isinucleare.it., e inserire nelle  apposite  sezioni
le informazioni sui nulla osta rilasciati di seguito riportate. 
 
  Sez.  1  Dati  relativi   all'Amministrazione   che   rilascia   il
provvedimento autorizzativo. 
    
1 Amministrazione   - Denominazione dell'Amministrazione che rilascia
                      il provvedimento.
2 Sede              - Citta', codice di avviamento postale e provincia
                      di competenza dell'Amministrazione.
    
  Sez. 2 Dati relativi al richiedente il provvedimento. 
    
1  Nome                         - Nome o, in caso di Societa', la
                                  Ragione Sociale.
2  Cf                           - Codice fiscale.
3  Sede legale-Indirizzo        - Indirizzo della sede legale (via e
                                  n. civico e frazione).
4  Sede legale - Citta'          - Comune della Sede Legale
5  Sede legale - Cap            - Codice Avviamento Postale Comune
                                  della Sede Legale
6  Sede legale - Pr             - Sigla della provincia della Sede
                                  Legale.
7  Luogo di impiego-Indirizzo   - Indirizzo del luogo di impiego (via
                                  e n. civico e frazione)
8  Luogo d'impiego - Citta'      - Comune del luogo d'impiego.
9  Luogo di impiego- Cap        - Luogo di impiego - Codice
                                  avviamento Postale
10 Luogo d'impiego - Pr         - Sigla della Provincia del luogo
                                  d'impiego.
    
  Sez. 3 Dati relativi al tipo di provvedimento autorizzativo. 
    
1 Articolo            - Articolo di legge (indicare l'articolo di
                        legge)
2 Data                - Data del provvedimento
3 Numero              - Numero del provvedimento
4 Tipo                - Tipo di provvedimento (indicare se nuovo,
                        modifica, rinnovo, voltura o revoca)
5 Campo di attivita'   - Tipo di attivita' per la quale e' richiesto il
                        provvedimento autorizzativo
    
  Sez. 4 Dati relativi al precedente provvedimento autorizzativo  (da
compilare solo in caso di voltura). 
    
1 Data       - Data del provvedimento
2 Numero     - Numero del provvedimento
3 Titolare   - Dati relativi al titolare del precedente provvedimento
               autorizzativo, analogamente a quanto riportato in
               Sez. 2.
    
  Sez. 5 Dati relativi alle materie radioattive 
1 Op - Tipo impiego 
2. Numero delle sorgenti 
3 SORGENTE- Identificazione del tipo di sorgente: 
    SORGENTE - TA - Tipo Apparecchiatura 
    SORGENTE - T - Porre R per rifiuti radioattivi. 
    SORGENTE - F - Forma delle sorgenti 
    S per Sorgente Sigillata 
    N per Sorgente Non Sigillata 
    SORGENTE - S - Stato fisico 
    S per sorgente in forma solida 
    L per sorgente in forma liquido 
    G per sorgente in forma gassosa 
    X per sorgente in forma solida+liquida 
    SORGENTE - Porre R per sorgente di tipo riconosciuto 
4 Attivita' - Valore relativo all'attivita' della sorgente 
5 Peso - Valore relativo al peso della sorgente (Solo per materie 
  fissili speciali, grezze o minerali) 
6 Radionuclide - 
7 MIS - Composizione in percentuale dei radionuclidi costituenti 
  l'attivita' riportata 
 
  Sez. 6 Dati relativi ai generatori di radiazioni 
1 TM - Tipo di Macchina - 
2 Corrente - Corrente massima di funzionamento. 
3 Tensione -Tensione massima di accelerazione 
4 TP - Tipo Particelle accelerate 
    E=elettroni 
    P=protoni 
    A=altro 
5 Tipo macchina - Tipo della macchina come indicato dal fabbricante. 
6 Modello macchina - Modello della macchina come indicato dal 
  fabbricante.