(Allegato XVI)
 
                                                         Allegato XVI 
                                                        (articolo 57) 
 
SPEDIZIONI, IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI DI RIFIUTI RADIOATTIVI E  DI
                   COMBUSTIBILE NUCLEARE ESAURITO 
 
  1. Esenzioni 
 
    1.1. Le disposizioni di cui  al  comma  1  dell'articolo  57  del
presente decreto non si applicano: 
      a) quando le quantita' e le  concentrazioni  di  attivita'  dei
materiali spediti sono inferiori o uguali  ai  livelli  di  cui  alla
tabella I-1 dell'allegato I; 
      b)  alle  spedizioni  di  sorgenti  dismesse  destinate  ad  un
fornitore o fabbricante di sorgenti  radioattive  o  ad  un  impianto
riconosciuto, e che non contengano materie fissili speciali; 
      c) alle spedizioni di materiali radioattivi recuperati mediante
ritrattamento e destinati a ulteriori utilizzi; 
      d) alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti  che  contengono
soltanto materiale radioattivo allo stato naturale non proveniente da
pratiche. 
 
  2. Invio di rifiuti radioattivi e di  combustibile  esaurito  verso
Stati membri dell'Unione europea 
 
    2.1. Il  detentore  di  rifiuti  radioattivi  e  di  combustibile
esaurito sul territorio italiano che intenda spedirli o farli spedire
in  altro  Stato  membro  dell'Unione  europea  deve  far   pervenire
all'Autorita' competente di cui  al  comma  2  dell'articolo  57,  la
domanda debitamente compilata per  l'autorizzazione  alla  spedizione
utilizzando la parte A-1, nel caso di rifiuti radioattivi, e la parte
B-1, nel caso di combustibile esaurito, del documento uniforme di cui
al  paragrafo  10  del  presente  allegato.   Copia   della   domanda
debitamente compilata  deve  essere  inviata  anche  all'ISIN  ed  ai
Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, della salute nei casi
di cui alla lettera b) comma 2 dell'articolo 57, ovvero nei  casi  di
cui alla lettera a) comma 2 dell'articolo 57, agli organismi  tecnici
competenti e alla  Regione  o  Provincia  autonoma  qualora  non  sia
l'autorita' competente. 
    2.2. L'Autorita' competente italiana acquisisce, ove previsto, il
parere dell'ISIN, dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali,
della  salute  e  della  Regione  o  della  Provincia   autonoma   di
provenienza, ovvero ove previsto degli organismi tecnici competenti e
della Regione o della Provincia autonoma di provenienza  qualora  non
sia autorita' competente  ed  invia  per  l'approvazione  la  domanda
debitamente  compilata  alle  Autorita'  competenti  del   Paese   di
destinazione e degli eventuali Paesi di transito. 
    2.2.1. L'ISIN, i Ministeri del lavoro e delle politiche  sociali,
della salute e la Regione o la  Provincia  autonoma  di  provenienza,
ovvero ove previsto gli organismi tecnici competenti e la  Regione  o
la Provincia  autonoma  di  provenienza  qualora  non  sia  autorita'
competente, al ricevimento della domanda debitamente compilata di cui
al punto 2.1, provvedono a trasmettere al  Ministero  dello  sviluppo
economico ovvero all'autorita' competente il proprio parere, sia esso
favorevole o negativo alla spedizione. 
    2.2.2. L'Autorita' competente  italiana  trasmette  le  eventuali
informazioni  richieste   da   parte   delle   Autorita'   competenti
interessate. 
    2.2.3. Qualora non sia pervenuta alcuna risposta delle  Autorita'
competenti dello Stato membro di destinazione e/o degli Stati  membri
di transito previsti,  entro  due  mesi  dalla  data  dell'avviso  di
ricevimento  od  entro   il   suddetto   periodo   piu'   la   durata
dell'eventuale proroga richiesta, comunque non superiore ad un  altro
mese, si intende che tali Paesi abbiano  comunque  espresso  il  loro
consenso ed approvato la spedizione oggetto della domanda debitamente
compilata. 
    2.3.  Se  tutte  le  necessarie  approvazioni  previste  per   la
spedizione  sono  state  concesse,  l'Autorita'  competente  italiana
autorizza il detentore dei rifiuti  radioattivi  e  del  combustibile
esaurito a procedere all'invio degli stessi, trasmettendogli la parte
A-4a, nel caso di rifiuti radioattivi, e la parte B-4a , nel caso  di
combustibile esaurito, del documento uniforme.  In  caso  di  mancata
concessione delle autorizzazioni necessarie,  l'Autorita'  competente
italiana  esprime  al   detentore   il   diniego   alla   spedizione,
trasmettendogli la parte A-4b, nel caso di rifiuti radioattivi, e  la
parte B-4b, nel caso di combustibile esaurito, del documento uniforme
di cui al paragrafo 10 del presente allegato. Copia del documento  di
autorizzazione viene  trasmessa  dall'Autorita'  competente  italiana
alle Autorita' che hanno comunicato  la  loro  approvazione,  nonche'
all'ISIN ed ai Ministeri dell'interno, del lavoro e  delle  politiche
sociali, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare ed al Ministero dello sviluppo economico,  ove  quest'ultimo
non sia  l'Autorita'  competente  italiana,  ovvero  alla  Regione  o
Provincia autonoma qualora non sia l'autorita' competente. 
    2.4. L'Autorita' competente italiana invia  copia  dell'attestato
di ricevimento dei rifiuti radioattivi e del  combustibile  esaurito,
trasmessogli dall'Autorita' competente del Paese di destinazione,  al
detentore che ha proceduto all'invio degli stessi. 
 
  3. Ricevimento di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito da
Stati membri dell'Unione europea 
 
    3.1.   L'Autorita'   competente   italiana   che   ha    ricevuto
dall'Autorita' competente di un Paese membro dell'Unione  europea  la
richiesta per la  spedizione  sul  territorio  nazionale  di  rifiuti
radioattivi e di combustibile esaurito, sente ove previsto l'ISIN,  i
Ministeri del lavoro e delle politiche sociali,  della  salute  e  la
Regione o la Provincia autonoma di destinazione, ovvero ove  previsto
gli organismi tecnici competenti e la Regione o la Provincia autonoma
di destinazione, qualora non sia autorita' competente. 
    3.1.1. L'ISIN, i Ministeri del lavoro e delle politiche  sociali,
della salute e la Regione o la Provincia  autonoma  di  destinazione,
ovvero ove previsto gli organismi tecnici competenti e la  Regione  o
la Provincia autonoma di  destinazione,  qualora  non  sia  autorita'
competente, al ricevimento della  richiesta  di  cui  al  punto  3.1,
trasmettono all'autorita' competente italiana il proprio parere,  sia
esso favorevole o negativo alla spedizione. 
    3.1.2. Entro venti giorni dal ricevimento della richiesta di  cui
al  punto  3.1,  l'Autorita'  competente  italiana  verifica  che  la
richiesta sia una domanda debitamente compilata. 
    3.1.3.  L'Autorita'  competente  italiana  invia  un  avviso   di
ricevimento all'Autorita' competente dello Stato  membro  richiedente
ed una copia alle altre Autorita' competenti interessate, entro dieci
giorni dalla scadenza del periodo di venti giorni stabilito al  punto
3.1.2 utilizzando la parte A-2, nel caso di rifiuti radioattivi, e la
parte B-2, nel caso di combustibile esaurito, del documento  uniforme
di cui al paragrafo 10 del presente allegato. 
    3.1.4.  Se  l'Autorita'  competente  italiana  ritiene   che   la
richiesta non sia una  domanda  debitamente  compilata,  essa  chiede
all'Autorita'  competente   dello   Stato   membro   richiedente   le
informazioni  mancanti,  dandone  informazione   anche   alle   altre
Autorita' competenti. Questa richiesta e' fatta al  piu'  tardi  alla
scadenza del periodo stabilito al punto 3.1.2  utilizzando  la  parte
A-2, nel caso di rifiuti radioattivi, e la parte  B-2,  nel  caso  di
combustibile esaurito, del documento uniforme di cui al paragrafo  10
del presente allegato. 
    3.1.5.  Entro  dieci  giorni  dalla  data  di  ricevimento  delle
informazioni mancanti e non prima della scadenza del periodo di venti
giorni stabilito al punto  3.1.2.,  l'Autorita'  competente  italiana
invia un avviso di ricevimento all'Autorita' competente  dello  Stato
membro richiedente ed  una  copia  alle  altre  Autorita'  competenti
interessate  utilizzando  la  parte  A-2,   nel   caso   di   rifiuti
radioattivi, e la parte B-2, nel caso di combustibile  esaurito,  del
documento uniforme di cui al paragrafo 10 del presente allegato. 
    3.1.6. Entro due mesi  dalla  data  dell'avviso  di  ricevimento,
l'Autorita' competente  italiana  comunica  all'Autorita'  competente
dello Stato membro richiedente il proprio consenso  o  le  condizioni
che considera necessarie per dare  il  proprio  consenso,  oppure  il
proprio rifiuto di dare il consenso, trasmettendole la parte A-3, nel
caso di rifiuti radioattivi, e la parte B-3, nel caso di combustibile
esaurito, del documento uniforme di cui al paragrafo 10 del  presente
allegato. Copia dello stesso documento viene trasmessa all'ISIN ed ai
Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche  sociali,  della
salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed  al
Ministero  dello  sviluppo  economico,  ove  quest'ultimo   non   sia
l'Autorita' competente italiana,  ovvero  alla  Regione  o  Provincia
autonoma qualora non sia l'autorita' competente. 
    3.1.7. Tuttavia, l'Autorita' competente italiana, puo'  chiedere,
per far conoscere la propria posizione, una proroga non superiore  ad
un mese del termine di cui al punto 3.1.6. 
    3.1.8. In assenza della comunicazione di cui al punto  3.1.6  nei
tempi previsti  dai  punti  3.1.6  e  3.1.7,  l'Autorita'  competente
italiana reputa di aver comunque  espresso  il  proprio  consenso  ed
approvato la spedizione oggetto della domanda debitamente compilata. 
    3.2.  Entro  quindici  giorni   dal   ricevimento   dei   rifiuti
radioattivi  e  del  combustibile  esaurito,  il   destinatario   sul
territorio  italiano  trasmette  all'Autorita'  competente  italiana,
all'ISIN l'attestato di ricevimento, utilizzando la  parte  A-6,  nel
caso di rifiuti radioattivi, e la parte B-6, nel caso di combustibile
esaurito, del documento uniforme di cui al paragrafo 10 del  presente
allegato. 
    3.3. L'Autorita' competente italiana invia  copia  dell'attestato
alle Autorita' degli altri Paesi coinvolti nell'operazione. 
 
  4. Transito per spedizioni tra Stati membri dell'Unione europea 
 
    4.1. Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  che  ha  ricevuto
dall'Autorita' competente di un Paese membro dell'Unione  europea  la
richiesta, inviata anche all'ISIN, per  il  transito  sul  territorio
nazionale di rifiuti radioattivi e di  combustibile  esaurito,  sente
l'ISIN, i Ministeri del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  della
salute e le Regioni o le Province autonome di transito. 
    4.1.1. L'ISIN, i Ministeri del lavoro e delle politiche  sociali,
della salute e le Regioni o le  Province  autonome  di  transito,  al
ricevimento della richiesta di  cui  al  punto  4.1,  trasmettono  al
Ministero  dello  sviluppo  economico  il  proprio  parere  sia  esso
favorevole o negativo alla spedizione. 
    4.1.2. Entro venti giorni dal ricevimento della richiesta di  cui
al punto 4.1, il Ministero dello sviluppo economico verifica  che  la
richiesta sia una domanda debitamente compilata. 
    4.1.3. Il Ministero dello sviluppo economico invia un  avviso  di
ricevimento all'Autorita' competente dello Stato  membro  richiedente
ed una copia alle altre Autorita' competenti interessate, entro dieci
giorni dalla scadenza del periodo di venti giorni stabilito al  punto
4.1.2 utilizzando la parte A-2, nel caso di rifiuti radioattivi, e la
parte B-2, nel caso di combustibile esaurito, del documento  uniforme
di cui al paragrafo 10 del presente allegato. 
    4.1.4. Se il Ministero dello sviluppo economico  ritiene  che  la
richiesta di cui  al  punto  4.1  non  sia  una  domanda  debitamente
compilata,  chiede  all'Autorita'  competente  dello   Stato   membro
richiedente le informazioni mancanti, dandone informazione anche alle
altre Autorita' competenti. Questa richiesta e' fatta al  piu'  tardi
alla scadenza del periodo stabilito al  punto  4.1.2  utilizzando  la
parte A-2, nel caso di rifiuti radioattivi, e la parte B-2, nel  caso
di combustibile esaurito, del documento uniforme di cui al  paragrafo
10 del presente allegato. 
    4.1.5.  Entro  dieci  giorni  dalla  data  di  ricevimento  delle
informazioni mancanti e non prima della scadenza del periodo di venti
giorni  stabilito  al  punto  4.1.2.,  il  Ministero  dello  sviluppo
economico invia un avviso  di  ricevimento  all'Autorita'  competente
dello Stato membro richiedente ed  una  copia  alle  altre  Autorita'
competenti interessate utilizzando la parte A-2, nel caso di  rifiuti
radioattivi, e la parte B-2, nel caso di combustibile  esaurito,  del
documento uniforme di cui al paragrafo 10 del presente allegato. 
    4.1.6. Entro due mesi dalla data dell'avviso di  ricevimento,  il
Ministero dello sviluppo economico comunica all'Autorita'  competente
dello Stato membro richiedente il proprio consenso  o  le  condizioni
che considera necessarie per dare  il  proprio  consenso,  oppure  il
proprio rifiuto di dare il consenso, trasmettendole la parte A-3, nel
caso di rifiuti radioattivi, e la parte B-3, nel caso di combustibile
esaurito, del documento uniforme di cui al paragrafo 10 del  presente
allegato. 
    4.1.7. Tuttavia,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  puo'
chiedere, per far conoscere la propria  posizione,  una  proroga  non
superiore ad un mese del termine di cui al punto 4.1.6. 
    4.1.8. In assenza della comunicazione di cui al punto  4.1.6  nei
tempi previsti  dai  punti  4.1.6  e  4.1.7,  l'Autorita'  competente
italiana reputa di aver comunque  espresso  il  proprio  consenso  ed
approvato la spedizione oggetto della domanda debitamente compilata. 
    4.2. Copia del documento di cui al punto  4.1.6  viene  trasmessa
all'ISIN ed ai Ministeri dell'interno, del lavoro e  delle  politiche
sociali, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare e alle Regioni o Province autonome di transito. 
 
  5. Importazione di rifiuti radioattivi e di  combustibile  esaurito
nell'Unione europea 
 
    5.1.  Per  l'importazione  sul  territorio  italiano  di  rifiuti
radioattivi e  di  combustibile  esaurito  provenienti  da  un  Paese
esterno  all'Unione  europea,  si  segue  la  procedura  indicata  al
paragrafo 2, con  esclusione  del  punto  2.4.  Al  destinatario  sul
territorio italiano si applicano  le  disposizioni  previste  per  il
detentore dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito. 
    5.2. L'Autorita' competente italiana verifica preventivamente che
il destinatario dei rifiuti radioattivi e del  combustibile  esaurito
abbia negoziato un accordo con il detentore nel Paese terzo, il quale
obblighi il detentore stesso a riprendere i rifiuti radioattivi e  il
combustibile esaurito qualora la spedizione non possa essere ultimata
come previsto al punto 9.8. 
    5.3. L'accordo di cui al punto 5.2  deve  specificare  di  essere
stato accettato dalle Autorita' competenti di detto Paese terzo. 
    5.4. Quando la spedizione non puo' essere portata a termine o non
e'  stata  autorizzata,  i  costi  risultanti  sono  a   carico   del
destinatario. 
 
  6. Esportazione di rifiuti radioattivi e di  combustibile  esaurito
dall'Unione europea 
 
    6.1. Per l'esportazione di rifiuti radioattivi e di  combustibile
esaurito dal territorio italiano verso un  Paese  esterno  all'Unione
europea, il detentore presenta una domanda debitamente  compilata  di
autorizzazione alla  spedizione  all'Autorita'  competente  italiana,
utilizzando la parte A-1, nel caso di rifiuti radioattivi, e la parte
B-1, nel caso di combustibile esaurito, del documento uniforme di cui
al  paragrafo  10  del  presente  allegato.   Copia   della   domanda
debitamente  compilata  deve  essere  inviata  anche   all'ISIN,   ai
Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, della salute  e  alla
Regione o alla Provincia autonoma di provenienza nei casi di cui alla
lettera b) comma 2 dell'articolo 57, ovvero  nei  casi  di  cui  alla
lettera  a)  comma  2  dell'articolo  57,  agli   organismi   tecnici
competenti e alla  Regione  o  Provincia  autonoma  qualora  non  sia
l'autorita' competente. L'Autorita' competente  italiana,  acquisito,
ove previsto, il parere dell'ISIN, dei Ministeri del lavoro  e  delle
politiche sociali, della salute e della  Regione  o  della  Provincia
autonoma di provenienza, ovvero degli organismi tecnici competenti  e
della Regione  o  Provincia  autonoma  qualora  non  sia  l'autorita'
competente, trasmette la domanda debitamente compilata  all'Autorita'
del Paese di destinazione ed alle Autorita' degli eventuali Paesi  di
transito. 
    6.1.1. L'ISIN, i Ministeri del lavoro e delle politiche  sociali,
della salute e la Regione o la  Provincia  autonoma  di  provenienza,
ovvero ove previsto gli organismi tecnici competenti e la  Regione  o
la Provincia  autonoma  di  provenienza  qualora  non  sia  autorita'
competente, al ricevimento della domanda debitamente compilata di cui
al punto 6.1, provvedono a trasmettere al  Ministero  dello  sviluppo
economico ovvero all'autorita' competente il proprio parere, sia esso
favorevole o negativo alla spedizione. 
    6.2. L'Autorita' competente italiana verifica preventivamente che
il detentore dei rifiuti  radioattivi  e  del  combustibile  esaurito
abbia negoziato con il  destinatario  degli  stessi  un  accordo  che
obblighi quest'ultimo a rendere tempestivamente una  dichiarazione  o
un attestato dell'avvenuto  arrivo  dei  rifiuti  radioattivi  e  del
combustibile esaurito, indicante  altresi'  il  valico  di  frontiera
d'ingresso nel Paese di destinazione. 
    6.2.1. Tra l'Autorita' competente italiana e gli eventuali  Paesi
di transito dell'Unione europea, si applicano le  procedure  indicate
ai punti: 2.2.2 e 2.2.3. 
    6.3. Acquisite  le  approvazioni  dell'autorita'  competente  del
paese  di  destinazione  e  degli  eventuali   Paesi   di   transito,
l'Autorita' competente italiana autorizza il detentore ad  effettuare
la spedizione, trasmettendogli la parte A-4a,  nel  caso  di  rifiuti
radioattivi, e la parte B-4a, nel caso di combustibile esaurito,  del
documento uniforme di cui al paragrafo 10 del presente  allegato.  In
caso  di  mancata  concessione   delle   autorizzazioni   necessarie,
l'Autorita' competente italiana esprime al detentore il diniego  alla
spedizione, trasmettendogli  la  parte  A-4b,  nel  caso  di  rifiuti
radioattivi, e la parte B-4b, nel caso di combustibile esaurito,  del
documento uniforme di cui al  paragrafo  10  del  presente  allegato.
Copia del documento di autorizzazione  viene  inviata  dall'Autorita'
competente italiana all'Autorita' del Paese di destinazione  ed  alle
Autorita' degli eventuali  Paesi  di  transito.  Copia  dello  stesso
documento viene trasmessa all'ISIN ed ai Ministeri dell'interno,  del
lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del  mare  ed  al  Ministero  dello  sviluppo
economico, ove quest'ultimo non sia l'Autorita' competente  italiana,
ovvero alla Regione o Provincia autonoma qualora non sia  l'autorita'
competente. 
    6.4. Entro quindici giorni a decorrere dalla  data  di  arrivo  a
destinazione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito,  il
detentore  iniziale  dei  rifiuti  radioattivi  e  del   combustibile
esaurito stesso, utilizzando  la  parte  A-6,  nel  caso  di  rifiuti
radioattivi, e la parte B-6, nel caso di combustibile  esaurito,  del
documento uniforme di cui al  paragrafo  10  del  presente  allegato,
notifica all'Autorita' competente italiana che i rifiuti  radioattivi
e il combustibile esaurito  hanno  raggiunto  la  loro  destinazione,
indicando  l'ultimo   valico   di   frontiera   dell'Unione   europea
attraversato. 
    6.5. La notifica di cui al punto 6.4  deve  essere  corredata  di
dichiarazione o certificato del destinatario attestante che i rifiuti
radioattivi  e  il   combustibile   esaurito   hanno   raggiunto   la
destinazione prevista, con indicazione del  valico  di  frontiera  di
ingresso nel Paese terzo. 
 
  7. Transito di  rifiuti  radioattivi  e  di  combustibile  esaurito
provenienti e destinati ad un Paese  non  facente  parte  dell'Unione
europea 
 
    7.1.  Per  il  transito  sul  territorio  italiano   di   rifiuti
radioattivi e di combustibile esaurito provenienti e destinati  verso
un Paese non facente parte dell'Unione europea, per i quali  l'Italia
e' il Paese d'ingresso nell'Unione ("primo Stato membro di transito")
va seguita la procedura indicata al paragrafo 2, con  esclusione  del
punto 2.4. E' considerato detentore il  responsabile  della  gestione
della spedizione sul territorio italiano. 
    7.2.   Il   Ministero   dello   sviluppo    economico    verifica
preventivamente che il destinatario stabilito nel Paese  terzo  abbia
concluso con il detentore stabilito nel  Paese  terzo  un  accordo  o
un'intesa comunque denominata, che e' stato accettato dalle Autorita'
competenti di tale Paese  terzo  e  che  obbliga  detto  detentore  a
riprendere in carico i rifiuti radioattivi e il combustibile esaurito
qualora la spedizione non possa essere ultimata. 
    7.3. Entro quindici giorni dalla data di arrivo, il  responsabile
della gestione della  spedizione  sul  territorio  italiano  notifica
all'Autorita' competente italiana l'avvenuto  arrivo  a  destinazione
nel Paese terzo dei rifiuti radioattivi e del combustibile  esaurito,
indicando l'ultimo posto doganale dell'Unione europea  attraverso  il
quale  la  spedizione  e'  transitata.  Tale  notifica  deve   essere
corredata di una dichiarazione o di un certificato  del  destinatario
attestante che i rifiuti  radioattivi  ed  il  combustibile  esaurito
hanno raggiunto la destinazione prevista con l'indicazione del  posto
doganale d'ingresso nel Paese terzo. 
 
  8. Documentazione di accompagnamento delle  spedizioni  di  rifiuti
radioattivi e di combustibile esaurito 
 
    8.1. Il  detentore  di  rifiuti  radioattivi  e  di  combustibile
esaurito, prima di ciascuna spedizione, compila un elenco  dei  colli
oggetto della spedizione stessa, utilizzando la parte A-5,  nel  caso
di rifiuti radioattivi, e la parte  B-5,  nel  caso  di  combustibile
esaurito, del documento uniforme di cui al paragrafo 10 del  presente
allegato. Detto elenco deve accompagnare, sia insieme alla parte A-1,
nel caso di rifiuti radioattivi, ed  alla  parte  B-1,  nel  caso  di
combustibile esaurito, del documento uniforme, che insieme alla parte
A-4a, nel caso di rifiuti radioattivi, ed alla parte B-4a,  nel  caso
di  combustibile  esaurito,  del  documento   uniforme,   i   rifiuti
radioattivi e il combustibile esaurito durante la spedizione e dovra'
essere allegato all'attestato di ricevimento. 
 
  9. Criteri per le autorizzazioni 
 
    9.1. Non  possono  essere  autorizzate  esportazioni  di  rifiuti
radioattivi e di combustibile esaurito: 
      a) con destinazione situate a sud del 60° parallelo sud; oppure 
      b) verso uno Stato parte dell'Accordo  di  partenariato  tra  i
membri  del  gruppo  degli  Stati  dell'Africa,  dei  Caraibi  e  del
Pacifico, da un lato, e la Comunita' europea ed i suoi Stati  membri,
dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000,  ratificato  e  reso
esecutivo dalla legge 3 ottobre 2002,  n.  235,  che  non  sia  Stato
membro, salvo quanto previsto al punto 9.2, lettere a) e b); oppure 
      c) verso un Paese esterno all'Unione europea che,  in  base  ai
criteri definiti dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 16
della direttiva 2006/117/Euratom, secondo il parere  di  opportunita'
del Ministero  degli  affari  esteri  e  secondo  il  parere  tecnico
dell'ISIN,  non  disponga   di   risorse   tecniche,   giuridiche   o
amministrative atte a  garantire  una  gestione  sicura  dei  rifiuti
radioattivi  e  del  combustibile  esaurito,  come   indicato   nella
convenzione comune. 
    9.1.1. Nel formare il proprio avviso sulla questione di cui  alla
lettera c), punto  9.1,  l'Autorita'  competente  italiana  tiene  in
debito conto di ogni pertinente  informazione  a  tale  riguardo  che
provenga da altri Stati membri. 
    9.2. Trova applicazione il comma 5 ed il  comma  6  dell'articolo
32. 
    9.3. Una domanda debitamente  compilata  (stessa  autorizzazione)
puo' riguardare piu' di una spedizione, purche': 
      a) i residui radioattivi e il combustibile esaurito a cui  essa
si riferisce  presentino  essenzialmente  le  stesse  caratteristiche
fisiche, chimiche e radioattive, e 
      b) si tratti di spedizioni dal medesimo detentore  al  medesimo
destinatario e siano coinvolte le stesse Autorita' competenti, e 
      c) gli inoltri  previsti,  qualora  le  spedizioni  interessino
Paesi  terzi,  siano  effettuati  attraverso  lo  stesso  valico   di
frontiera di entrata e/o di uscita dall'Unione europea ed  attraverso
lo stesso valico di frontiera del  Paese  terzo  o  dei  Paesi  terzi
interessati,  salvo  diverso  accordo  tra  le  Autorita'  competenti
interessate. 
    9.4. L'autorizzazione e' valida per un periodo  non  superiore  a
tre anni. 
    9.4.1. Nello stabilire questo periodo di  validita',  l'Autorita'
competente italiana tiene conto delle eventuali  condizioni  definite
ai fini  del  consenso  dagli  Stati  membri  di  destinazione  o  di
transito. 
    9.5. Le condizioni di cui ai punti 3.1.6  e  4.1.6  eventualmente
definite dall'Autorita' competente italiana non possono  essere  piu'
gravose di quelle previste per analoghe spedizioni nazionali. 
    9.6.  I  termini  stabiliti  ai  paragrafi  3  e  4  per  l'invio
dell'avviso di ricevimento  possono  essere  ridotti  se  l'Autorita'
competente italiana ritiene che la domanda sia debitamente compilata. 
    9.7. L' Autorita' competente  italiana,  nel  caso  di  Stato  di
destinazione,  origine  o  transito,  deve  debitamente  motivare  il
rifiuto del consenso o la fissazione  di  condizioni  alle  quali  e'
subordinato  il  consenso  sulla  base  della  pertinente   normativa
applicabile alla  gestione  di  rifiuti  radioattivi  e  combustibile
esaurito o della normativa nazionale, comunitaria  od  internazionale
applicabile al trasporto di materiale radioattivo. 
    9.8. L' Autorita' competente  italiana,  nel  caso  di  Stato  di
destinazione, origine o transito, puo' decidere che la spedizione non
puo' essere portata a  termine  se  le  condizioni  applicabili  alle
spedizioni  non  sono  piu'  soddisfatte  conformemente  al  presente
decreto o non sono conformi alle autorizzazioni o consensi rilasciati
in applicazione dello stesso decreto. 
    9.8.1. Detta Autorita' informa immediatamente della sua decisione
le Autorita' competenti degli  altri  Stati  membri  coinvolti  nella
spedizione in causa. 
    9.8.2. Se una spedizione non puo' essere portata a termine  o  le
condizioni di spedizione non sono rispettate, l'Autorita'  competente
italiana, nel caso sia Stato membro di origine, provvede a che: 
      a) i rifiuti  radioattivi  e  il  combustibile  esaurito  siano
ripresi dal loro detentore, a meno che non sia  possibile  concludere
un accordo alternativo sicuro; 
      b) la persona responsabile della spedizione  adotti  le  misure
correttive di sicurezza eventualmente necessarie. 
      c) Nei casi in cui la spedizione  non  puo'  essere  portata  a
termine o non e' stata autorizzata, i costi risultanti sono a  carico
del detentore. 
    9.9. L'autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo  57  lascia
impregiudicata la responsabilita' del  detentore,  dei  vettori,  del
proprietario, del destinatario e di qualsiasi altra persona fisica  o
giuridica coinvolta nella spedizione. 
    9.10. L'Autorita' competente italiana e' tenuta a segnalare  alla
Commissione  europea  ogni  ritardo  ingiustificato  e  mancanza   di
cooperazione da parte delle Autorita' competenti di  un  altro  Stato
membro. 
 
  10. Utilizzo del documento uniforme 
 
    10.1. La domanda  debitamente  compilata,  secondo  il  documento
uniforme di cui alla decisione della Commissione del  5  marzo  2008,
deve essere redatta nella lingua italiana. 
    10.2. Il documento uniforme di cui al  punto  10.1  e'  riportato
nell'Appendice 1 al presente  allegato  ed  e',  insieme  ad  i  suoi
allegati, reso disponibile dalla Commissione in forma elettronica  e,
se necessario, aggiornato a cura della stessa Commissione. 
    10.3.   Le   eventuali   ulteriori   condizioni   previste    per
l'autorizzazione alla spedizione devono essere allegate al  documento
uniforme. 
    10.4.   Fatti   salvi   gli   eventuali   altri   documenti    di
accompagnamento  richiesti  da  altre  disposizioni   giuridiche   in
materia, il documento uniforme debitamente  compilato  attestante  il
rispetto della procedura di autorizzazione deve accompagnare ciascuna
spedizione contemplata dal presente decreto, anche nei  casi  in  cui
l'autorizzazione si riferisca a piu' di una spedizione  in  un  unico
documento. 
    10.5.  Questi  documenti  devono  essere  a  disposizione   delle
Autorita' competenti dei Paesi di origine e  di  destinazione,  cosi'
come di qualsiasi eventuale Paese di transito".