(Allegato XVI-Allegato)
Documento  uniforme  per  la  sorveglianza  e  il   controllo   delle
spedizioni di residui radioattivi e di combustibile nucleare esaurito 
 
             (Direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio) 
 
                         Istruzioni generali 
 
  Parti da A-1 a A-6: da compilare in caso di spedizioni  di  rifiuti
radioattivi. 
  Parti da  B-1  a  B-6:  da  compilare  in  caso  di  spedizioni  di
combustibile nucleare esaurito (ivi compreso il combustibile esaurito
destinato allo smaltimento finale e,  in  quanto  tale,  classificato
come rifiuto). 
  Parte A-1  o  B-1  (domanda  di  autorizzazione  alla  spedizione):
riservata al richiedente, che, a seconda del tipo di spedizione, puo'
essere: 
    - il detentore, in caso di spedizioni tra Stati membri (tipo  MM)
o di esportazione al di fuori della Comunita' verso  un  paese  terzo
(tipo ME), 
    - il destinatario, in caso di importazione nella Comunita' da  un
paese terzo (tipo IM), 
    - la persona responsabile della spedizione nello Stato membro nel
quale i rifiuti  radioattivi  o  il  combustibile  nucleare  esaurito
entrano nella Comunita', in caso di transito  nella  Comunita'  (tipo
TT). 
  Parte A-2 o B-2 (attestato di ricevimento della domanda): riservata
alle autorita' competenti interessate, che, a  seconda  del  tipo  di
spedizione, sono le autorita' dei paesi: 
    - di origine, nel caso di spedizioni di tipo MM o ME, 
    - di destinazione, nel caso di spedizioni di tipo IM, 
    - del luogo nel quale la spedizione  entra  per  la  prima  volta
nella Comunita', in caso di spedizioni di tipo TT, e, se del caso,  a
tutte le altre autorita' competenti degli Stati membri di transito. 
  Parte A-3  o  B-3  (diniego  o  consenso):  riservata  a  tutte  le
autorita' competenti interessate. 
  Parte  A-4a/A-4b  o  B-4a/B-4b  (autorizzazione  o  diniego   della
spedizione): riservata alle  autorita'  competenti  responsabili  del
rilascio dell'autorizzazione, che, a seconda del tipo di  spedizione,
sono: 
    - le  autorita'  dello  Stato  membro  di  origine,  in  caso  di
spedizioni di tipo MM e ME, 
    - le autorita' dello Stato membro di  destinazione,  in  caso  di
spedizioni tipo IM, o 
    - le autorita' del primo Stato membro di transito  nel  quale  la
spedizione entra nella Comunita', nel caso di spedizioni di tipo TT. 
  Parte A-5 o  B-5  (descrizione  della  partita/elenco  dei  colli):
riservata al richiedente indicato nella parte A-1 o B 1. 
  Parte A-6  o  B-6  (attestato  di  ricevimento  della  spedizione):
riservata al destinatario (in caso di spedizioni di tipo MM e IM), al
detentore  (in  caso  di  spedizioni  di  tipo  ME)  o  alla  persona
responsabile della spedizione (in caso di spedizioni di tipo TT). 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Note esplicative relative ai singoli punti delle parti da A-1 a A-6 e
                 da B-1 a B-6 del documento uniforme 
 
  Definizione  di  domanda  debitamente  compilata:  una  domanda  di
autorizzazione  alla  spedizione  di   residui   radioattivi   o   di
combustibile nucleare esaurito e' considerata  debitamente  compilata
conformemente alla direttiva 2006/117/Euratom se in ogni punto  della
parte A-1, nel caso di spedizioni di residui radioattivi, o  in  ogni
punto della  parte  B-1,  nel  caso  di  spedizioni  di  combustibile
nucleare  esaurito,  sono  inserite  le  informazioni  richieste,   o
barrando la casella appropriata o cancellando la menzione  inutile  o
inserendo i dati e i valori richiesti. Se si tratta  di  una  domanda
riguardante varie spedizioni, i punti 8 e 9 possono contenere stime. 
   1. Il richiedente deve debitamente compilare tutti i punti da 1  a
14. Al  punto  1,  barrare  la  casella  corrispondente  al  tipo  di
spedizione e indicare i valichi di frontiera interessati nei casi  in
cui la spedizione interessi paesi terzi: 
    a) barrare la casella corrispondente al tipo MM per le spedizioni
tra Stati membri, con transito eventuale in uno o  piu'  altri  Stati
membri o paesi terzi; 
    b) barrare la casella corrispondente al tipo IM per spedizioni da
un  paese  terzo  verso  uno  Stato  membro  (=  importazione   nella
Comunita'), tenendo presente che la domanda deve  contenere  elementi
che dimostrino che il destinatario ha concluso con il  detentore  con
sede nel paese terzo un accordo, accettato dall'autorita'  competente
del paese terzo, che obbliga il  detentore  a  riprendere  i  rifiuti
radioattivi o il combustibile nucleare esaurito qualora la spedizione
non possa essere completata; 
    c) barrare la casella corrispondente al tipo ME per spedizioni da
uno Stato membro verso un paese terzo (=  esportazione  al  di  fuori
della Comunita'); o 
    d) barrare la casella corrispondente al tipo TT per spedizioni da
un paese terzo verso un altro paese terzo che attraversano uno o piu'
Stati membri, tenendo conto del fatto che la domanda deve comprendere
elementi che dimostrino che il destinatario con sede nel paese  terzo
ha concluso con il detentore con sede nel  paese  terzo  un  accordo,
accettato dall'autorita' competente del paese terzo, che  obbliga  il
detentore a  riprendere  i  rifiuti  radioattivi  o  il  combustibile
nucleare esaurito qualora la spedizione non possa essere completata. 
   2. Il richiedente deve indicare chiaramente,  barando  la  casella
appropriata, se la domanda riguarda una sola spedizione  in  un  dato
periodo di tempo (ad esempio, 05/2010, 2009  o  2010-2011)  o  se  si
riferisce a piu' spedizioni in un dato periodo di tempo, che non deve
pero' superare i tre anni a decorrere dalla data dell'autorizzazione.
E' possibile presentare una domanda unica relativa a piu' spedizioni,
purche'   siano   rispettate   le   seguenti   condizioni   enunciate
all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2006/117/Euratom: 
    a) i rifiuti radioattivi o il  combustibile  esaurito  a  cui  si
riferisce  presentino  essenzialmente   le   stesse   caratteristiche
fisiche, chimiche e radioattive; e 
    b) si tratti di spedizioni dal  medesimo  detentore  al  medesimo
destinatario e siano coinvolte le stesse autorita' competenti; e 
    c) qualora le spedizioni comportino il transito in  paesi  terzi,
detto transito avvenga attraverso lo stesso valico  di  frontiera  di
ingresso e/o di uscita dalla Comunita' e attraverso lo stesso  valico
(o gli stessi valichi) di frontiera del paese terzo o dei paesi terzi
interessati,  salvo  diverso  accordo  tra  le  autorita'  competenti
interessate. 
   3. Il richiedente deve indicare i valichi di frontiera  pertinenti
nei casi in cui  uno  o  piu'  paesi  terzi  siano  interessati  alla
spedizione. I valichi di frontiera devono essere identici  per  tutte
le spedizioni oggetto dalla domanda, salvo  diverso  accordo  tra  le
autorita' competenti. 
   4. Il richiedente deve indicare il suo nome  commerciale,  il  suo
indirizzo e le sue coordinate. Il nome commerciale e' il nome con cui
l'impresa  esercita  le  sue  attivita'  commerciali,  anche  se   la
denominazione  sociale  utilizzata  per  i  contratti  o  per   altre
formalita' puo'  essere  diversa.  Il  richiedente  deve  barrare  la
casella appropriata corrispondente alla sua funzione, che, a  seconda
del tipo di spedizione, sara' la seguente: 
    a) detentore, in caso di spedizioni tra Stati membri (tipo MM)  o
di esportazione al di fuori della  Comunita'  verso  un  paese  terzo
(tipo ME); 
    b) destinatario, in caso di importazione nella  Comunita'  da  un
paese terzo (tipo IM); 
    c) persona responsabile della spedizione nello Stato  membro  nel
quale i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito entrano  nella
Comunita', in caso di transito nella Comunita' (tipo TT). 
   5. Il richiedente deve indicare il nome commerciale, l'indirizzo e
le  coordinate  del  luogo  in  cui  i  rifiuti  radioattivi   o   il
combustibile esaurito  sono  detenuti  prima  della  spedizione,  che
possono essere diversi dall'indirizzo del richiedente. 
   6. Il richiedente deve indicare il nome commerciale, l'indirizzo e
le coordinate del destinatario. In caso di  spedizioni  di  tipo  IM,
queste informazioni sono identiche a quelle indicate al punto 4. 
   7. Il richiedente deve indicare il nome commerciale, l'indirizzo e
le  coordinate  del  luogo  in  cui  i  rifiuti  radioattivi   o   il
combustibile esaurito sono detenuti dopo la spedizione,  che  possono
essere diversi dall'indirizzo del destinatario. 
   8. Il richiedente deve compilare  tutti  i  punti  o  barrando  la
casella appropriata (e' possibile barrare  piu'  di  una  casella)  o
indicando i  valori  e  le  caratteristiche  specifiche  dei  rifiuti
radioattivi o del combustibile esaurito. In caso di varie  spedizioni
i valori possono essere stimati. 
   9. Il richiedente deve compilare il  punto  9.  I  valori  possono
essere stimati. 
  10. Il richiedente deve barrare la casella corrispondente  al  tipo
di attivita' che genera  i  rifiuti  radioattivi  o  il  combustibile
esaurito oppure barrare la casella «altre attivita'» e specificare la
relativa attivita'. E' possibile barrare piu' di una casella. 
  11. Il richiedente deve indicare lo scopo della spedizione barrando
la  casella  appropriata  (si  puo'  barrare  una  sola  casella)   o
specificare ogni altro eventuale scopo. 
  12. Il richiedente  deve  elencare  i  diversi  modi  di  trasporto
previsti per la spedizione (strada, ferrovia, marittimo,  aereo,  vie
navigabili) indicando anche il punto di partenza, il punto di  arrivo
e il vettore previsto (se noto). Modifiche  al  programma  nel  corso
della procedura di domanda sono possibili. Le modifiche devono essere
comunicate  alle  autorita'  competenti,   ma   non   richiedono   la
presentazione di una nuova domanda di autorizzazione. 
  13. Il richiedente deve elencare tutti i  paesi  interessati  dalla
spedizione, cominciando con il primo Stato membro o paese  terzo  nel
quale i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito sono  detenuti
e finendo con lo Stato membro o il  paese  terzo  nel  quale  saranno
detenuti  dopo  il  completamento  della  spedizione.   Se   desidera
modificare  l'elenco  sequenziale  dei  paesi,  il  richiedente  deve
presentare una nuova domanda. 
  14. Il richiedente deve indicare  il  soggetto  che  ha  ripreso  i
rifiuti  radioattivi  o  il  combustibile  esaurito   qualora   la/le
spedizione/i non puo'/possono avere luogo o se le condizioni  per  la
spedizione non possono essere soddisfatte. In caso di spedizioni tipo
IM  o  TT,  il  richiedente  deve  allegare  alla  domanda  la  prova
dell'accordo, approvato dalle autorita' competenti del  paese  terzo,
concluso tra il destinatario nello Stato membro o nel paese terzo  di
destinazione  e  il  detentore  dei   rifiuti   radioattivi   o   del
combustibile esaurito nel paese terzo. 
  Dopo avere compilato i punti da 1 a 14, il richiedente deve inviare
la  parte  1  del   documento   uniforme   all'autorita'   competente
responsabile del rilascio dell'autorizzazione alla spedizione. 
  L'autorita' competente responsabile  del  rilascio  o  del  diniego
dell'autorizzazione  alla  spedizione  e',  a  seconda  del  tipo  di
spedizione: 
    - l'autorita' competente dello Stato membro di origine,  in  caso
di spedizioni tra Stati membri (tipo MM) o in caso di esportazioni al
di fuori della Comunita' (tipo ME), 
    - l'autorita' competente dello Stato membro di  destinazione,  in
caso di importazioni nella Comunita' (tipo IM), 
    - l'autorita' competente del primo Stato membro di  transito  nel
quale la spedizione entra per la prima volta nella Comunita', in caso
di transito nella Comunita' (tipo TT). 
  I dati sulle persone  con  cui  prendere  contatto  possono  essere
ottenuti consultando  la  piattaforma  di  comunicazione  elettronica
creata e  gestita  dalla  Commissione  o  l'elenco  pubblicato  delle
autorita' competenti. 
  15.  Subito  dopo  il  ricevimento   della   domanda,   l'autorita'
competente  responsabile  del   rilascio   dell'autorizzazione   alla
spedizione deve: 
    a) apporre il numero di registrazione in alto in ogni  parte  del
documento uniforme, cominciando con la parte 1; 
    b) verificare che  tutti  i  punti  della  parte  1  siano  stati
debitamente compilati dal richiedente; 
    c) compilare il punto 15 della parte 2 e riprodurre in un  numero
sufficiente di copie le parti 1, 2 e 3 per ogni Stato membro o  paese
interessato. I paesi terzi di transito  sono  consultati  soltanto  a
titolo informativo. 
  16. L'autorita' competente responsabile dell'autorizzazione deve: 
    a) compilare, se del caso, il punto 16 della parte 2 (e il  punto
18 della parte 3) per ogni autorita' competente degli Stati membri  o
dei paesi terzi interessati elencati al punto 13, il cui consenso  e'
richiesto per il rilascio dell'autorizzazione alla spedizione; e 
    b) trasmettere immediatamente la  domanda  debitamente  compilata
(parte  1)  assieme  alla  parte  2  ad  ogni  autorita'   competente
interessata elencata al punto 16 per il relativo consenso. 
  17. Il punto 17 deve  essere  compilato  dall'autorita'  competente
dello Stato membro o degli Stati membri interessati.  La  data  della
domanda e la data di ricevimento devono essere inserite all'atto  del
ricevimento della domanda. Entro 20 giorni dalla data di ricevimento,
l'autorita' competente degli Stati membri interessati deve verificare
che la domanda sia debitamente compilata (tutti i punti  da  1  a  14
devono essere compilati e  non  deve  mancare  nessuna  informazione;
alcuni valori possono essere stimati). Si applica solo uno dei  punti
17a) o 17b). Cancellare la menzione inutile. 
    a) Se ritiene che  la  domanda  non  sia  debitamente  compilata,
l'autorita' competente dello Stato membro o  degli  Stati  membri  di
transito, se ve ne sono, o di destinazione  compila  il  punto  17a),
cancella il punto  17b)  e  comunica  la  richiesta  di  informazioni
mancanti   all'autorita'   competente   responsabile   del   rilascio
dell'autorizzazione  (indicata  al  punto  15).  Essa  deve  indicare
chiaramente  le   informazioni   mancanti   (compilare   o   allegare
documento). Entro 20 giorni dalla data di ricevimento della  domanda,
l'autorita' competente che richiede  le  informazioni  mancanti  deve
inviare copia della parte 2 a tutte  le  altre  autorita'  competenti
degli Stati membri interessati indicati al punto  13.  I  dati  sulle
persone con cui prendere contatto possono essere ottenuti consultando
la piattaforma di comunicazione elettronica creata  e  gestita  dalla
Commissione o l'elenco pubblicato delle autorita' competenti. Se  uno
degli Stati  membri  interessati  ritiene  che  la  domanda  non  sia
debitamente compilata, la procedura e' sospesa. In tal caso, anche se
ritiene  che  la  domanda  sia  debitamente  compilata,   l'autorita'
competente dello  Stato  membro  di  destinazione  non  puo'  inviare
l'attestato di ricevimento prima di avere  ricevuto  le  informazioni
richieste e fintanto che non sia stata inviata alcuna nuova richiesta
nei 10 giorni successivi al ricevimento delle informazioni  mancanti.
La procedura puo' essere ripetuta fino a che  tutte  le  informazioni
mancanti siano state ricevute e fintanto che non venga inviata alcuna
nuova richiesta di informazioni mancanti. 
  Entro 10 giorni  dalla  scadenza  del  termine  di  20  giorni  dal
ricevimento  della  domanda,  se  non  riceve  alcuna  richiesta   di
informazioni mancanti nel termine di 20 giorni e se  ritiene  che  la
domanda sia debitamente compilata, l'autorita' competente dello Stato
membro interessato deve inviare la parte 2  all'autorita'  competente
responsabile per il rilascio dell'autorizzazione  indicata  al  punto
15, trasmettendone copia a tutte le altre autorita' competenti  degli
Stati membri interessati indicate al punto 13. I dati  sulle  persone
con cui prendere contatto  possono  essere  ottenuti  consultando  la
piattaforma di  comunicazione  elettronica  creata  e  gestita  dalla
Commissione o l'elenco pubblicato delle autorita' competenti. 
  Termini piu' brevi possono essere concordati tra tutte le autorita'
competenti degli Stati membri interessati. 
    b) Per permettere alle  autorita'  competenti  di  richiedere  le
informazioni mancanti entro il termine di 20 giorni  dal  ricevimento
della  domanda,  l'autorita'  competente  dello   Stato   membro   di
destinazione non puo' rilasciare  l'attestato  di  ricevimento  prima
della scadenza del termine di 20 giorni. Scaduto  il  termine  di  20
giorni, se ritiene che la domanda sia debitamente compilata e se  non
vi  sono  altri  Stati  membri  interessati  ovvero  se  nessun'altra
autorita' competente interessata ha richiesto informazioni  mancanti,
l'autorita' competente dello Stato membro di destinazione compila  il
punto 17b). 
  18. Subito dopo il ricevimento  dell'attestato  di  ricevimento  da
parte dell'autorita' competente dello Stato membro di destinazione di
una   domanda   debitamente   compilata,    l'autorita'    competente
responsabile del rilascio dell'autorizzazione verifica che i  termini
siano stati rispettati e completa il punto 18 della parte 3 per  ogni
autorita' competente interessata elencata al punto 13 il cui consenso
e' richiesto per l'autorizzazione alla spedizione. 
  L'autorita' competente interessata deve inserire i  necessari  dati
aggiuntivi al punto 18. 
  19.    L'autorita'    competente    responsabile    del    rilascio
dell'autorizzazione deve  compilare  il  campo  relativo  al  termine
generale per l'approvazione automatica valido  per  tutti  gli  Stati
membri interessati. Tale  termine  e'  generalmente  di  due  mesi  a
decorrere dalla data dell'attestato di  ricevimento  da  parte  dello
Stato membro di destinazione indicato al punto 17b). Essa deve quindi
trasmettere la parte 3 sul consenso  o  diniego  a  tutti  gli  Stati
membri o paesi interessati. 
  Subito dopo il ricevimento della parte 3, ogni autorita' competente
interessata decide se  prorogare  il  termine  per  l'adozione  della
decisione sul consenso o sul diniego della  spedizione.  Puo'  essere
richiesta una proroga fino ad un mese cancellando il termine generale
di cui al punto 19 e inserendo il  nuovo  termine,  che  deve  essere
notificato a tutte le autorita' competenti interessate. 
  20. L'autorita' competente interessata deve  esaminare  debitamente
la domanda. Alla scadenza del  termine  di  approvazione  automatica,
l'autorita' competente interessata  deve  compilare  il  punto  20  e
restituire l'originale della  parte  3  (in  formato  elettronico  se
inviato per posta elettronica) all'autorita' competente  responsabile
del  rilascio  dell'autorizzazione  (indicata  al  punto  15).   Ogni
eventuale diniego deve essere motivato e deve essere basato (per  gli
Stati membri  di  transito)  sulla  pertinente  normativa  nazionale,
comunitaria o internazionale  in  materia  di  trasporto  di  materie
radioattive o (per gli Stati membri di destinazione) sulla pertinente
legislazione in materia di gestione dei  rifiuti  radioattivi  o  del
combustibile esaurito o sulla legislazione nazionale,  comunitaria  e
internazionale in materia di trasporto  di  materie  radioattive.  Le
condizioni eventualmente imposte non devono essere piu'  rigorose  di
quelle fissate per spedizioni analoghe effettuate negli Stati membri.
Se il documento uniforme  non  e'  compilato  e  rispedito  entro  il
termine, il consenso alla spedizione  si  riterra'  accordato,  fatto
salvo l'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2006/117/Euratom. 
  21. Una volta ottenuto il consenso  alla  spedizione  da  parte  di
tutte le autorita'  competenti  interessate,  l'autorita'  competente
responsabile del rilascio dell'autorizzazione  alla  spedizione  deve
compilare i punti da 21 a 23, tenendo conto del fatto che il consenso
tacito e' considerato accordato soltanto se: 
    a)   abbia   ricevuto   (almeno)   l'attestato   di   ricevimento
dall'autorita'  competente  dello  Stato   membro   di   destinazione
[indicato al punto 17b)]; e 
    b) nessuna richiesta di informazioni mancanti sia  rimasta  senza
risposta; e 
    c) non sia pervenuta alcuna risposta  (ne'  di  consenso  ne'  di
diniego) da parte delle autorita'  competenti  interessate  entro  il
termine di cui al punto 19. 
  22. L'autorita' competente indicata al punto 21  deve  elencare,  o
qualora lo spazio disponibile sia insufficiente, allegare l'elenco di
tutti i consensi (comprese le condizioni) e i  dinieghi  (compresi  i
motivi)  ricevuti  da  parte  di  tutte   le   autorita'   competenti
interessate. 
  23. L'autorita' competente indicata al punto 21 deve: 
    a) compilare il punto 23 tenendo conto del fatto che  il  periodo
massimo di  validita'  dell'autorizzazione  e'  di  tre  anni  e  che
un'unica autorizzazione puo' riferirsi a piu' di  una  spedizione  se
sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo  6,  paragrafo  2,
della direttiva 2006/117/Euratom; 
    b) trasmettere l'originale della parte 4a al richiedente  assieme
alle parti 1, 4a, 5 e 6; e 
    c) trasmettere copia della parte 4a a tutte  le  altre  autorita'
competenti interessate. 
  24.    L'autorita'    competente    responsabile    del    rilascio
dell'autorizzazione alla spedizione deve compilare i punti 24 e 25 se
almeno una delle autorita' competenti interessate non ha dato il  suo
consenso alla spedizione. 
  25. L'autorita' competente indicata al  punto  24  indica  tutti  i
consensi e dinieghi ricevuti, o  ne  allega  l'elenco,  ivi  comprese
tutte le condizioni e i motivi del diniego, e  trasmette  l'originale
della parte 4b al richiedente e copia della stessa a tutte  le  altre
autorita' competenti interessate. 
  26. Il richiedente, se le spedizioni sono state  autorizzate  e  ha
ricevuto le parti 4a, 5 e 6, deve debitamente compilare il punto  26.
Se la domanda riguarda varie spedizioni,  il  richiedente  deve,  per
ogni spedizione, riprodurre in un  numero  sufficiente  di  copie  la
parte 5. 
  27. Il richiedente deve barrare la casella  appropriata,  indicando
se l'autorizzazione riguarda una sola o varie spedizioni. In caso  di
varie spedizioni, occorre indicare il pertinente numero cronologico. 
  28. Prima di  ogni  spedizione,  il  richiedente  deve  debitamente
compilare i punti da 28 a  30  (anche  se  l'autorizzazione  riguarda
varie spedizioni). I valori indicati  in  questa  parte  non  possono
essere stime! 
  29. Il richiedente deve debitamente compilare il punto  29  (elenco
dei colli) e indicare in basso i totali del numero di colli, di  ogni
tipo di collo, della massa netta, della massa lorda e  dell'attivita'
(GBq) di tutti i colli.  Se  lo  spazio  previsto  nel  documento  e'
insufficiente, occorre allegare  un  elenco  distinto  contenente  le
informazioni richieste. 
  30. Il richiedente deve compilare il punto  30  (data  di  invio  e
della dichiarazione) prima di ogni spedizione di residui  radioattivi
o di combustibile esaurito (anche se l'autorizzazione riguarda  varie
spedizioni). La parte 5, assieme alle parti  1  e  4a,  accompagna  i
rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito per  tutta  la  durata
della spedizione. La descrizione della partita e l'elenco  dei  colli
(parte 5) e' allegata alla parte 6 (attestato di ricevimento). 
  31. Il destinatario (in caso di spedizioni di tipo  MM  e  IM),  il
detentore  (in  caso  di  spedizioni  di  tipo  ME)  o   la   persona
responsabile della spedizione (in caso di spedizioni di tipo TT) deve
debitamente compilare i punti da 31 a 35 (e 36, se del caso),  mentre
ogni eventuale aggiunta viene effettuata dal  richiedente.  Tuttavia,
un destinatario situato fuori della Comunita' europea puo'  attestare
il ricevimento dei rifiuti radioattivi o  del  combustibile  esaurito
tramite una dichiarazione distinta allegata al documento uniforme. 
  32. Il destinatario deve debitamente indicare il nome,  l'indirizzo
e le  coordinate  del  luogo  in  cui  i  rifiuti  radioattivi  o  il
combustibile esaurito sono detenuti dopo la spedizione. 
  33. Il destinatario deve compilare il punto 33  (come  indicato  al
punto 23) e indicare se la spedizione ricevuta e' l'ultima spedizione
oggetto dell'autorizzazione. 
    a) Quando l'autorizzazione si riferisce ad una sola spedizione di
tipo MM o IM, il destinatario deve compilare  la  parte  6  entro  15
giorni dal ricevimento dei rifiuti  radioattivi  o  del  combustibile
esaurito e presentare le parti 5 e 6 all'autorita'  competente  dello
Stato membro di  destinazione.  L'autorita'  competente  dello  Stato
membro di destinazione invia quindi una copia delle parti 5 e 6  alle
altre autorita' competenti interessate (e, se del caso, gli originali
delle  due  parti  all'autorita'   competente   che   ha   rilasciato
l'autorizzazione). In caso di  spedizioni  di  tipo  MM,  l'autorita'
competente  dello  Stato  membro  di  origine  deve   inviare   copia
dell'attestato di ricevimento al detentore. 
    b) Quando l'autorizzazione si riferisce ad una sola spedizione di
tipo ME o TT, il richiedente deve assicurare che il destinatario  con
sede fuori  della  Comunita'  europea  gli  invii  le  parti  5  e  6
debitamente  compilate  subito  dopo  il  ricevimento   dei   rifiuti
radioattivi o del combustibile  esaurito.  La  parte  6  puo'  essere
sostituita da una dichiarazione del destinatario contenente almeno le
informazioni di cui ai  punti  da  31  a  36.  Entro  15  giorni  dal
ricevimento dei rifiuti radioattivi o del combustibile  esaurito,  il
richiedente  deve  trasmettere  la  parte  5,  la  parte  6  (se   il
destinatario  non  ha  utilizzato  la  parte  6,  il  richiedente  la
completa)  e,  se  del  caso,  la  dichiarazione  del   destinatario,
all'autorita'  competente  che  ha  rilasciato  l'autorizzazione.  La
predetta autorita' invia quindi copia delle parti 5 e  6  e,  se  del
caso, della  dichiarazione  del  destinatario  alle  altre  autorita'
competenti interessate. 
    c) Quando l'autorizzazione si riferisce  a  varie  spedizioni  di
tipo MM o IM, il destinatario deve compilare la  parte  6  dopo  ogni
spedizione (a tale scopo avra' provveduto a  fare  diverse  copie  in
bianco della  parte  6)  e  trasmetterla  direttamente  all'autorita'
competente che ha rilasciato  l'autorizzazione,  allegando  anche  la
parte 5 relativa alla stessa spedizione. 
    d)  Nei  casi  in  cui  l'autorizzazione  si  riferisce  a  varie
spedizioni di tipo ME o TT, il richiedente deve assicurare  che  dopo
ogni spedizione  il  destinatario  con  sede  fuori  della  Comunita'
europea completi per ogni spedizione  una  copia  (in  bianco)  della
parte 6 e gliela invii allegandola alla corrispondente parte 5. 
  34. Il destinatario deve barrare la  casella  «non  applicabile»  o
compilare il punto 34 per le spedizioni di tipo ME o  TT  o  allegare
una dichiarazione distinta, indicando il riferimento all'allegato. 
  35. Il destinatario deve compilare il punto 35  quando  la  singola
spedizione o tutte le  spedizioni  oggetto  dall'autorizzazione  sono
state  effettuate.  Quando  l'autorizzazione  si  riferisce  a  varie
spedizioni, l'attestato finale di ricevimento deve essere compilato e
trasmesso come nel  caso  dell'autorizzazione  valida  per  una  sola
spedizione, salvo che: 
    a) al punto 30 della parte  6  occorre  indicare  che  si  tratta
dell'ultima spedizione oggetto dell'autorizzazione; 
    b) la dichiarazione redatta dal destinatario con sede fuori della
Comunita' europea deve precisare che tutti i  rifiuti  radioattivi  o
tutto  il  combustibile  esaurito  oggetto  dell'autorizzazione  alla
spedizione sono effettivamente arrivati. 
  In funzione del tipo di spedizione, il destinatario deve inviare la
parte  6  (attestato  di   ricevimento)   assieme   alla   parte   5,
all'autorita' competente dello Stato membro di destinazione  in  caso
di spedizione di tipo MM o IM o al richiedente indicato  al  punto  5
(parte  1)  in  caso  di  spedizioni  di  tipo  ME  o  TT.   A   fini
ricapitolativi,  all'attestato  finale  di  ricevimento  deve  essere
allegata la parte 6  relativa  ad  ogni  singola  spedizione  oggetto
dall'autorizzazione. 
  36. Il destinatario deve barrare la  casella  «non  applicabile»  o
compilare il punto 36 per le spedizioni di tipo ME o  TT  o  allegare
una dichiarazione distinta, indicando il riferimento all'allegato. Il
richiedente trasmette le parti 5 e 6 all'autorita' che ha  rilasciato
l'autorizzazione. A  fini  ricapitolativi,  all'attestato  finale  di
ricevimento deve essere allegata la parte 6 relativa ad ogni  singola
spedizione oggetto dell'autorizzazione.