(Protocollo N.4-art.18)
                             ARTICOLO 18 
      Rilascio di duplicati del certificato circolazione EUR. 1 
1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.  1,
l'esportatore puo' richiedere alle  autorita'  doganali  che  l'hanno
rilasciato  un  duplicato,  compilato  sulla   base   dei   documenti
d'esportazione in loro possesso. 
2. I duplicati cosi' rilasciati  devono  recare  una  delle  seguenti
diciture: 
"DUPLIKAT",  "DUPLICATA",  "DUPLICATO",   "DUPLICAAT",   "DUPLICATE",
"ANTIGRAFO", "DUPLICADO", "SEGUNDA VIA", "KAKSOISKAPPALE", "DVOJNIK". 
3. Le diciture di cui al paragrafo 2, la data di rilascio e il numero
di serie del certificato originale vengono apposte nella casella 
"Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR. 1 
4. Il duplicato, su  cui  deve  figurare  la  data  di  rilascio  del
certificato di circolazione EUR. 1 originale, e' valido  a  decorrere
da questa data.