ARTICOLO 18 Rilascio di duplicati del certificato circolazione EUR. 1 1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR. 1, l'esportatore puo' richiedere alle autorita' doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso. 2. I duplicati cosi' rilasciati devono recare una delle seguenti diciture: "DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE", "ANTIGRAFO", "DUPLICADO", "SEGUNDA VIA", "KAKSOISKAPPALE", "DVOJNIK". 3. Le diciture di cui al paragrafo 2, la data di rilascio e il numero di serie del certificato originale vengono apposte nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR. 1 4. Il duplicato, su cui deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR. 1 originale, e' valido a decorrere da questa data.