(Allegato XIX-articolo 3)
 
                             Articolo 3 
      Modalita' di applicazione della sorveglianza radiometrica 
 
  1. I soggetti di cui al comma 1  dell'articolo  72,  che,  a  scopo
industriale  o  commerciale,  esercitano  attivita'  di  raccolta   e
deposito di rottami o altri materiali  metallici  di  risulta  devono
effettuare   la   sorveglianza   radiometrica   all'ingresso    dello
stabilimento di  arrivo  tramite  il  controllo  del  rateo  di  dose
assorbita in aria rilevabile all'esterno di ogni carico. 
  2. I soggetti di cui al precedente comma 1 oltre a quanto stabilito
al medesimo comma 1, devono inoltre provvedere, nella fase di scarico
o di manipolazione dei suddetti materiali,  ad  effettuare  un  primo
controllo visivo del materiale allo scopo di verificare, tenuto conto
delle caratteristiche piu' comuni delle sorgenti  radioattive  e  dei
relativi contenitori, l'eventuale presenza di materiale sospetto,  ed
altresi' effettuare la misura del rateo di  dose  assorbita  in  aria
rilevabile all'esterno del materiale stesso scaricato. 
  3. I soggetti che, a scopo industriale  o  commerciale,  esercitano
operazioni di fusione di  rottami  o  altri  materiali  metallici  di
risulta,  nell'ambito  di  una  programmata  attivita'  di  controllo
qualita' sui provini di colata e,  comunque,  nel  caso  di  sospetta
fusione di sorgenti radioattive o di  materiale  contaminato,  devono
effettuare la misura della concentrazione di attivita' per unita'  di
massa sui provini di qualita' e resa provenienti da ogni  carica  del
forno  fusorio.  I  medesimi  soggetti  devono   inoltre   effettuare
controlli radiometrici su campioni  rappresentativi  delle  scorie  e
delle  polveri  derivanti  dal  sistema  di  abbattimento  dei   fumi
dell'impianto. La periodicita' dei controlli e il numero dei campioni
correlati ai fini della  relativa  rappresentativita'  devono  essere
stabiliti  in  un'apposita  procedura  di  impianto  predisposta   in
relazione alle caratteristiche dell'impianto stesso e delle attivita'
che in esso sono svolte. Le autorita' di vigilanza  possono  disporre
una diversa periodicita'. 
  4. I controlli di cui ai precedenti  commi  1  e  3  devono  essere
effettuati prima che i materiali o  i  prodotti  vengano  trasportati
fuori dall'impianto. 
  5. I soggetti che, a scopo industriale  o  commerciale,  esercitano
attivita' di importazione di rottami o altri materiali  metallici  di
risulta e di prodotti semilavorati metallici, fermo  restando  quanto
stabilito nel successivo articolo 7  del  presente  allegato,  devono
effettuare   la   sorveglianza   radiometrica   all'ingresso    dello
stabilimento di arrivo e allo scarico  dei  rottami  o  dei  prodotti
tramite il controllo del rateo di dose assorbita in  aria  rilevabile
all'esterno di ogni carico e del materiale stesso scaricato.