(Allegato XIX-articolo 4)
 
                             Articolo 4 
            Attestazione della sorveglianza radiometrica 
 
  1.   L'attestazione   dell'avvenuta    sorveglianza    radiometrica
rilasciata dagli  esperti  di  radioprotezione  di  cui  al  comma  2
dell'articolo 72, deve contenere almeno le seguenti informazioni: 
    a) estremi del carico; 
    b) tipologia materiale metallico; 
    c) provenienza; 
    d) data effettuazione della sorveglianza radiometrica; 
    e)  valore   del   fondo   ambientale   locale   rilevato   prima
dell'effettuazione della sorveglianza radiometrica; 
    f)   tipologia   delle   misure   radiometriche   effettuate    e
strumentazione utilizzata; 
    g) ultima verifica del buon funzionamento del sistema  di  misura
utilizzato; 
    h)  nominativo  dell'operatore  addetto  all'espletamento   delle
misure radiometriche; 
    i) risultati delle misure effettuate; 
    j)     conclusioni     su     accettazione/respingimento      del
carico/materiale. 
  Nel caso in cui nell'impianto si esercitano operazioni  di  fusione
di rottami o altri materiali  metallici  di  risulta,  l'attestazione
deve  altresi'  contenere  le  informazioni  rilevanti  inerenti   la
sorveglianza  radiometrica  e   le   risultanze   delle   misure   di
concentrazione di  attivita'  per  unita'  di  massa  effettuate  sul
prodotto e sulle scorie di fusione, nonche' sulle  polveri  derivanti
dal sistema di abbattimento fumi dell'impianto stesso. 
  2. L'attestazione di cui al comma 1 deve  essere  riportata  in  un
apposito   registro   istituito   dall'esperto   di   radioprotezione
incaricato, per conto del soggetto di cui al  comma  1  dell'articolo
72; il suddetto registro deve  essere  tenuto  a  disposizione  delle
autorita' di vigilanza e conservato per almeno cinque anni presso  la
sede di lavoro,  o,  se  necessario  per  una  maggiore  garanzia  di
conservazione, presso la sede legale del medesimo soggetto di cui  al
comma 1 dell'articolo 72.