Articolo 4 Attestazione della sorveglianza radiometrica 1. L'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica rilasciata dagli esperti di radioprotezione di cui al comma 2 dell'articolo 72, deve contenere almeno le seguenti informazioni: a) estremi del carico; b) tipologia materiale metallico; c) provenienza; d) data effettuazione della sorveglianza radiometrica; e) valore del fondo ambientale locale rilevato prima dell'effettuazione della sorveglianza radiometrica; f) tipologia delle misure radiometriche effettuate e strumentazione utilizzata; g) ultima verifica del buon funzionamento del sistema di misura utilizzato; h) nominativo dell'operatore addetto all'espletamento delle misure radiometriche; i) risultati delle misure effettuate; j) conclusioni su accettazione/respingimento del carico/materiale. Nel caso in cui nell'impianto si esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, l'attestazione deve altresi' contenere le informazioni rilevanti inerenti la sorveglianza radiometrica e le risultanze delle misure di concentrazione di attivita' per unita' di massa effettuate sul prodotto e sulle scorie di fusione, nonche' sulle polveri derivanti dal sistema di abbattimento fumi dell'impianto stesso. 2. L'attestazione di cui al comma 1 deve essere riportata in un apposito registro istituito dall'esperto di radioprotezione incaricato, per conto del soggetto di cui al comma 1 dell'articolo 72; il suddetto registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita' di vigilanza e conservato per almeno cinque anni presso la sede di lavoro, o, se necessario per una maggiore garanzia di conservazione, presso la sede legale del medesimo soggetto di cui al comma 1 dell'articolo 72.