(Allegato XIX-articolo 5)
 
                             Articolo 5 
 Personale addetto all'espletamento della sorveglianza radiometrica 
 
  1. Le misure  radiometriche  possono  essere  effettuate  anche  da
personale,   che   non   abbia   l'abilitazione   di    esperto    di
radioprotezione, a condizione che il medesimo: 
    a) sia alle dirette dipendenze del soggetto di  cui  al  comma  1
dell'articolo 72 
    b) sia stato scelto dal datore di lavoro  dell'impianto  d'intesa
con l'esperto di radioprotezione incaricato; 
    c) sia stato preventivamente sottoposto ad un adeguato  programma
di informazione e formazione; 
    d) operi sotto le direttive, le indicazioni e la  responsabilita'
dell'esperto di radioprotezione; 
    e) si attenga alle procedure  scritte  definite  dall'esperto  di
radioprotezione e, in caso di sospetta presenza di sorgenti orfane  o
materiale contaminato, alle norme interne predisposte,  d'intesa  con
l'esperto di radioprotezione, dal datore di lavoro. 
  2. L'esperto di radioprotezione incaricato dal soggetto di  cui  al
comma 1 dell'articolo 72, deve in particolare fornire allo stesso  le
indicazioni di  radioprotezione  necessarie  per  la  predisposizione
delle procedure per l'effettuazione delle misure radiometriche e  per
i provvedimenti di sicurezza e protezione da adottare nel caso in cui
dovesse verificarsi il rinvenimento di sorgenti orfane o di materiale
metallico contaminato, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi
di cui al comma 4 dell'articolo 72.