(Allegato XIX-articolo 6)
 
                             Articolo 6 
                      Formazione del personale 
 
  1. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 72, devono provvedere
ad istruire il personale ai fini del riconoscimento dei  piu'  comuni
tipi di  sorgenti  radioattive,  dei  relativi  contenitori  e  degli
apparecchi recanti indicazioni e contrassegni che rendano  desumibile
la presenza di radioattivita'. 
  2. I soggetti di cui al comma 1 devono altresi' provvedere  ad  una
specifica  formazione  documentata   del   personale   addetto   alla
sorveglianza radiometrica atta a consentirgli l'ottimale espletamento
delle rispettive funzioni, anche visive. In particolare, il personale
addetto allo scarico, alla movimentazione e a ogni manipolazione  dei
rottami o degli altri materiali metallici di risulta e  dei  prodotti
semilavorati metallici o prodotti in metallo deve essere informato ed
istruito sulle procedure di sicurezza e protezione  da  adottare  nel
caso in cui dovesse verificarsi il rinvenimento di sorgenti orfane  o
di materiale metallico contaminato.