Articolo 7 Mutuo riconoscimento delle attestazioni dei controlli radiometrici sui rottami metallici o sugli altri materiali metallici di risulta e sui prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo provenienti da Paesi terzi 1. Ai fini dell'espletamento delle formalita' doganali, per i rottami metallici o per gli altri materiali metallici di risulta e per i prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo provenienti da Paesi Terzi per i quali esistono equivalenti livelli di protezione riconosciuti dall'uso di attestati conformi al modello di cui all'Allegato I del presente allegato, in luogo dell'attestazione sulla base dei controlli radiometrici effettuati in dogana, puo' essere accettata in regime di reciprocita', la dichiarazione rilasciata all'origine da soggetti previamente abilitati sulla base delle disposizioni stabilite dall'Autorita' competente dello Stato di provenienza dei suddetti materiali. 2. L'elenco dei paesi per i quali e' in atto un accordo o intesa comunque denominata sul mutuo riconoscimento sara' pubblicato e periodicamente aggiornato a cura del Ministero dello sviluppo economico.