(Allegato XIX-articolo 7)
 
                             Articolo 7 
Mutuo riconoscimento delle attestazioni  dei  controlli  radiometrici
sui rottami metallici o sugli altri materiali metallici di risulta  e
sui prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo provenienti
                           da Paesi terzi 
 
  1. Ai fini  dell'espletamento  delle  formalita'  doganali,  per  i
rottami metallici o per gli altri materiali metallici  di  risulta  e
per  i  prodotti  semilavorati  metallici  o  prodotti   in   metallo
provenienti da Paesi Terzi per i quali esistono  equivalenti  livelli
di protezione riconosciuti dall'uso di attestati conformi al  modello
di   cui   all'Allegato   I   del   presente   allegato,   in   luogo
dell'attestazione sulla base dei controlli radiometrici effettuati in
dogana,  puo'  essere  accettata  in  regime  di   reciprocita',   la
dichiarazione  rilasciata   all'origine   da   soggetti   previamente
abilitati sulla  base  delle  disposizioni  stabilite  dall'Autorita'
competente dello Stato di provenienza dei suddetti materiali. 
  2. L'elenco dei paesi per i quali e' in atto un  accordo  o  intesa
comunque denominata  sul  mutuo  riconoscimento  sara'  pubblicato  e
periodicamente  aggiornato  a  cura  del  Ministero  dello   sviluppo
economico.