(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 103)
                              Art. 103 
 
 
                   Riserva facoltativa di appello 
 
    1. Contro le sentenze non  definitive  e'  proponibile  l'appello
ovvero la riserva di appello, con atto notificato  entro  il  termine
per l'appello e depositato nei successivi  trenta  giorni  presso  la
segreteria del tribunale amministrativo regionale.