(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 104)
                              Art. 104 
 
 
                     Nuove domande ed eccezioni 
 
    1. Nel giudizio di appello  non  possono  essere  proposte  nuove
domande, fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 3,  ne'  nuove
eccezioni non rilevabili d'ufficio. Possono tuttavia  essere  chiesti
gli interessi e gli accessori maturati dopo  la  sentenza  impugnata,
nonche' il risarcimento dei danni subiti dopo la sentenza stessa. 
    2. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova  e  non  possono  essere
prodotti  nuovi  documenti,  salvo  che  il   collegio   li   ritenga
indispensabili ai fini della decisione della  causa,  ovvero  che  la
parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di
primo grado per causa ad essa non imputabile. 
    3. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga
a conoscenza di documenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio
di primo grado da  cui  emergano  vizi  degli  atti  o  provvedimenti
amministrativi impugnati.