(CODICE CIVILE-art. 180)
                              Art. 180. 
 
                       (Garanzia della dote). 
 
  Coloro che costituiscono la dote sono tenuti  a  garantire  i  beni
assegnati in dote. 
 
  Salvo patto speciale, la garanzia non  si  estende  ai  vizi  della
cosa, a meno che il costituente li abbia in mala fede taciuti.