(CODICE CIVILE-art. 181)
                              Art. 181. 
 
                  (Interessi e frutti della dote). 
 
  Coloro che hanno costituito la dote prima  del  matrimonio  devono,
salvo patto contrario, corrispondere gli interessi, se si  tratta  di
dote in danaro, o altrimenti render conto dei  frutti  prodotti,  dal
giorno del matrimonio, quantunque sia stata  pattuita  una  dilazione
per il pagamento o per la consegna.