(Convenzione - art. 173)
                            Articolo 173 
                        Spese dell'Autorita' 
   1. Le contribuzioni di cui all'articolo 171, a) sono versate in un
conto speciale e  servono  a  coprire  le  spese  di  amministrazione
dell'Autorita' fino al momento in cui essa non disponga  di  introiti
provenienti da altre fonti sufficienti a coprire tali spese. 
   2. Le risorse finanziarie dell'Autorita' servono principalmente ad
affrontare le spese  di  amministrazione  dell'Autorita'  stessa.  Ad
eccezione delle contribuzioni di cui all'articolo 171,  a),  i  fondi
che avanzano dopo il pagamento di tali spese possono, tra l'altro: 
   a) essere divisi conformemente all'articolo  140  ed  all'articolo
160, 2, g); 
   b) servire a dotare l'Impresa di risorse finanziarie conformemente
all'articolo 170, 4; 
   c)  servire  a  indennizzare  gli  Stati  in   via   di   sviluppo
conformemente all'articolo 151, 10 ed all'articolo 160, 2, l).