Articolo 174 Capacita' dell'Autorita' di contrarre prestiti 1. L'Autorita' ha la capacita' di contrarre prestiti. 2. L'Assembla fissa i limiti di tale capacita' nel regolamento finanziario adottato in applicazione dell'articolo 160, 2, f). 3. Il Consiglio esercita tale potere dell'Autorita'. 4) Gli Stati contraenti non sono responsabili dei debiti dell'Autorita'.