(Convenzione - art. 174)
                            Articolo 174 
           Capacita' dell'Autorita' di contrarre prestiti 
   1. L'Autorita' ha la capacita' di contrarre prestiti. 
   2. L'Assembla fissa i limiti di  tale  capacita'  nel  regolamento
finanziario adottato in applicazione dell'articolo 160, 2, f). 
   3. Il Consiglio esercita tale potere dell'Autorita'. 
   4)  Gli  Stati  contraenti  non  sono  responsabili   dei   debiti
dell'Autorita'.