(Convenzione-art. 31)
                             Articolo 31 
   1. La presente Convenzione e' stipulata per una durata illimitata.
Tuttavia, ogni Parte contraente puo' denunciarla in ogni  tempo  dopo
la data della sua entrata in vigore cosi' come stabilita all'articolo
26 della presente Convenzione. 
   2. La  denuncia  e'  notificata  mediante  uno  strumento  scritto
depositato presso il Depositario. 
   3. La denuncia ha effetto  sei  mesi  dopo  il  ricevimento  dello
strumento di denuncia da parte del Depositario. 
   4. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo  sono
altresi'  applicabili  per   quanto   concerne   gli   Annessi   alla
Convenzione, ogni Parte  contraente  avendo  facolta',  in  qualsiasi
momento dopo  la  data  della  loro  entrata  in  vigore  cosi'  come
stabilita all'articolo 26, di ritirare la sua accettazione di  uno  o
piu' Annessi. La Parte contraente che ritira la sua  accettazione  di
tutti  gli  Annessi  e'  considerata  come   avente   denunciato   la
Convenzione.  Inoltre  una  Parte  contraente  che  ritira   la   sua
accettazione dell'Annesso  A,  pur  continuando  ad  accettare  altri
Annessi, e' considerata come avente denunciato la Convenzione.