(Regolamento- art. 74)
Art. 74 Disposizioni sulla costruzione 
1 I natanti devono essere costruiti in modo da  evitare  inquinamento
delle acque, nel senso precisato nel punto 2 del precedente  articolo
10. 
2 Tutti i natanti provvisti di impianti per cucinare  e  di  impianti
idro-sanitari devono essere dotati di recipienti per  raccogliere  le
materie fecali, le acque usate ed i rifiuti o  disporre  di  adeguati
sistemi di trattamento delle acque, tenuto conto  delle  disposizioni
vigenti nei due Stati. 
3 Per il recupero dell'olio e del carburante  deve  essere  istallato
sotto  i  motori  fissi  un   raccoglitore   appropriato   (ghiotta).
Quest'ultimo non e' necessario se sulle parti anteriore e  posteriore
del motore sono installati paratie o madieri per impedire lo scolo di
olio o di carburante in altre parti del natante. 
4 Gli impianti per raccogliere le materie di  cui  ai  punti  2  e  3
devono essere concepiti in modo da consentire l'eliminazione a  terra
del contenuto. 
5 I natanti debbono essere muniti di  serbatoi  di  contenimento  dei
liquidi che possono provocare inquinamento  delle  acque  isolati  ed
indipendenti dal fasciame esterno. 
  Sono ammessi serbatoi a scafo contenenti combustibili con punto  di
infiammabilita' non inferiore  a  55  gradi  C,  purche'  ubicati  in
posizione  tale  da  garantire  la  massima  sicurezza  in  caso   di
collisione. 
6 Il carburante impiegato non deve contenere piu' del 2% di  olio  in
volume (miscela 1:50). Nessun prodotto di  condensazione  proveniente
dal carter dell'albero  motore  deve  potersi  disperdere  in  acqua.
L'olio dev'essere biodegradabile. 
7  I  natanti  che  per  costruzione  o  per   uso   sono   destinati
prevalentemente a scopi di abitazione e simili (per esempio,  casette
o abitazioni  galleggianti,  ristoranti,  ecc.),  ove  ammessi  dalle
vigenti normative nazionali, devono essere permanentemente  collegati
alle strutture idro-sanitarie a terra in modo da trasferire i rifiuti
ai pubblici servizi di raccolta e di smaltimento. 
8 Il  rumore  di  un  natante,  misurato  secondo  le  norme  di  cui
all'allegato 5, non deve superare 72 dB (A).  Provvedimenti  adeguati
devono essere adottati per ridurre il rumore eccessivo a bordo.