(Allegato II)
 
                                                          ALLEGATO II 
                                                        (articolo 15) 
 
 
                  SEZIONE I - ESPOSIZIONE AL RADON 
 
 1. Livelli di riferimento 
 L'esposizione integrata annua di radon corrispondente al livello  di
riferimento di cui all'articolo 12 e' fissata in 895 kBq h m-3 (ICRP 
 137); 
 2. Requisiti minimi degli esperti in interventi di risanamento da 
radon 
 Gli esperti in interventi di risanamento radon devono essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 
   a) abilitazione all'esercizio della professione di geometra, di 
 ingegnere e di architetto; 
   b) partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento 
 universitari dedicati, della durata di 60 ore, organizzati  da  enti
pubblici,  associazioni,  ordini  professionali   su   progettazione,
attuazione, gestione e controllo degli interventi correttivi per la 
riduzione della concentrazione di attivita' di radon negli edifici; 
   c) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del 
 decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50, l'iscrizione nell'albo 
professionale. 
 3. Modalita' di esecuzione della misurazione di concentrazione media 
annua di attivita' di radon in aria 
   a) Ai fini della misurazione della concentrazione media annua di 
 attivita' di radon in aria, devono essere impiegati  dispositivi  di
misurazione per un intero anno solare, mediante uno o piu' periodi di
campionamento consecutivi, utilizzando metodiche di misura riferibili
a norme tecniche nazionali o internazionali.  Nell'ambito  del  Piano
nazionale d'azione per il radon potranno  essere  definite  ulteriori
modalita' di misurazione valide ai fini della determinazione della 
concentrazione media annua di attivita' di radon in aria. 
   b) L'esercente o l'occupante in caso di abitazioni e' responsabile 
 della corretta gestione dei dispositivi di misurazione durante i 
periodi di campionamento. 
   c) Ciascun dispositivo di misurazione deve essere univocamente 
 associato ad un punto di misurazione. 
   d) Per i luoghi di lavoro, le misurazioni vanno eseguite in tutti 
 i locali separati del luogo di lavoro. In caso di un elevato  numero
di locali analoghi in termini strutturali, d'uso e  di  ventilazione,
e' possibile effettuare misurazioni su un campione ridotto,  comunque
non inferiore al 50%. Nel caso in cui si riscontri il superamento del
livello di riferimento almeno in un locale, le misurazioni dovranno 
essere estese a tutti gli altri ambienti non misurati. 
   e) Per locali con una superficie inferiore o uguale a 100 mq, e' 
 necessario identificare almeno un punto di misurazione ogni 50 mq  o
frazione. Per locali di dimensioni maggiori di 100 mq e' necessario 
identificare almeno un punto di misurazione ogni 100 mq o frazione. 
   f) Nel caso di tunnel, sottovie, catacombe, grotte e metropolitane 
 e altri luoghi individuati  dal  Piano  nazionale  d'azione  per  il
radon, le misurazioni devono essere eseguite preferenzialmente  nelle
posizioni ove solitamente stazionano gli operatori.  In  questi  casi
devono altresi' essere adottate tecniche di misurazione adeguate alle 
condizioni microclimatiche degli ambienti. 
   g) Per le abitazioni, le misurazioni vanno eseguite almeno in un 
 locale privilegiando i piani piu' bassi  dell'abitazione  stessa,  i
locali con piu' alto fattore di occupazione quali ad esempio le 
camere da letto. 
 4. Contenuto della relazione tecnica di cui all'art. 17 comma 6 
   a) intestazione del servizio di dosimetria che rilascia la 
 relazione; 
   b) identificazione univoca del documento (numero o codice 
 progressivo e data); 
   c) dati anagrafici del committente (con codice fiscale o partita 
 iva) e indirizzo; 
   d) identificazione univoca del punto di misura, con l'indicazione 
 del locale e del piano (interrato, seminterrato, piano terra, piano 
rialzato, ecc.); 
   e) associazione univoca dei punti di misurazione con il 
 dispositivo di misurazione; 
   f) tecnica di misurazione utilizzata con eventuali riferimenti a 
 norme nazionali o internazionali; 
   g) indicazione delle date di inizio e fine campionamento di ogni 
 dispositivo di misurazione; 
   h) risultato in termini di concentrazione media annua di attivita' 
 di radon in aria per ogni punto di misurazione con l'incertezza 
estesa associata; 
   i) eventuali note relative ai risultati; 
   j) firma del responsabile della misurazione e del responsabile del 
 rilascio dei risultati. 
 5. Requisiti minimi dei servizi di dosimetria di cui all'articolo 
17, comma 7 
 Nelle more del riconoscimento di idoneita' di cui all'articolo 155, 
i servizi di dosimetria devono possedere seguenti requisiti minimi: 
   a) denominazione, codice fiscale, indirizzo ed eventuale indirizzo 
 WEB 
   b) individuazione del responsabile tecnico con formazione 
 professionale adeguata ed esperienza documentata in materia di 
almeno due anni; 
   c) individuazione delle persone abilitate ad eseguire le misure; 
   d) indicazione sui metodi di misurazione con riferimento a norme 
 internazionali o nazionali o sui metodi sviluppati dal laboratorio e 
sottoposti a validazione; 
   e) certificato di taratura con indicazione della riferibilita' a 
 campioni primari; 
   f) programma di controllo di qualita' misure del metodo di 
 misurazione impiegato; 
   g) assicurazione della qualita' dei risultati anche attraverso la 
 partecipazione a programmi idonei di confronti interlaboratori; 
   h) adozione di procedure e istruzioni scritte per i metodi di 
 misurazione, comprese quelle per le tarature e il controllo di 
qualita'. 
 6. Fattore di conversione per la valutazione della dose efficace da 
esposizione al radon di cui all'art. 17, comma 4. 
 La dose efficace annua, e' espressa in termini di Sv a-1 o 
sottomultipli. 
 L'esposizione integrata individuale annua e' espressa in Bq h m-3. 
 Ai fini della valutazione della dose efficace annua  si  applica  il
fattore convenzionale di conversione 6.7·10-9 Sv Bq-1 h-1 m3 (ICRP 
 137) 
 
 
SEZIONE II: PRATICHE CHE COMPORTANO L'IMPIEGO DI MATERIALI CONTENENTI
                  RADIONUCLIDI DI ORIGINE NATURALE 
 
 1. Elenco dei settori industriali di cui all'articolo 20 
 L'elenco dei settori industriali e delle relative classi o  tipi  di
pratiche   che   comportano   l'impiego   di   materiali   contenenti
radionuclidi di origine naturale, compresa la ricerca  e  i  processi
secondari pertinenti, di cui all'articolo 20 e' riportato nella 
tabella II-1. 
 2. Livelli di esenzione in termini di concentrazione di attivita' di 
cui all'art. 22 
 1) Non devono essere notificate le pratiche che  non  comportano  il
superamento dei valori  di  attivita'  totali  (Bq)  per  l'esenzione
riportati nella tabella II-2. I livelli si applicano a tutti i 
radionuclidi della catena di decadimento di U-238 o Th-232. 
 2) I valori della Tabella II-2 del presente  allegato  si  applicano
singolarmente a ogni nuclide capostipite. Per il Po-210 o Pb-210 si 
utilizza il valore di 5 kBq kg-1 . 
 3) Per i fanghi petroliferi si adottano valori di esenzione 5  volte
superiori a quelli della tabella II-2 e 100 kBq kg-1 per U-nat, 
 Th-230, Th-232, Po-210 o Pb-210 e 10 kBq/kg per Ra-228. 
 4) Nel caso in cui i residui siano destinati ad essere  smaltiti  in
discarica o riutilizzati per la costruzione di strade  i  livelli  di
esenzione per detti residui e' pari al 50% dei valori riportati nella
tabella II-2 a meno che non si dimostri che la dose all'individuo 
rappresentativo non superi il valore riportato al paragrafo II-3. 
 5) Nel caso in cui i residui siano destinati  all'incenerimento,  ai
fini  dell'esenzione  della   pratica   l'esercente   deve   comunque
dimostrare che sia rispettato il livello di esenzione in  termini  di
dose efficace per l'individuo rappresentativo  di  cui  al  punto  3,
anche se i valori di concentrazione di attivita' dei residui da 
smaltire risultano inferiori ai valori riportati in Tabella II-2. 
 6) I valori di cui alla Tabella II-2 non possono  essere  usati  per
esonerare l'incorporazione nei materiali da  costruzione  di  residui
delle attivita' lavorative di cui all'articolo 29.  A  tal  fine,  e'
necessario verificare la conformita' alle disposizioni dell'articolo 
29. 
 7) Il rispetto dei livelli di esenzione in termini di concentrazione
di  attivita'  riportati  nel  presente  paragrafo  assicura,   senza
ulteriori valutazioni, il rispetto dei livelli di esenzione per i 
lavoratori e l'individuo rappresentativo. 
 3. Livelli di esenzione in termini di dose efficace 
 Sono fissati i seguenti livelli di esenzione: 
 1) Il livello di esenzione in termini di dose efficace per i 
lavoratori e' fissato in 1 milliSv a-1 . 
   2) Il livello di esenzione in termini di dose efficace per 
 l'individuo rappresentativo e' 0,3 milliSv a-1 . 
 4. Criteri, modalita' e livelli allontanamento 
 1) I valori dei livelli di allontanamento sono pari ai valori di 
esenzione di cui al paragrafo II-2 punti 1), 2), 3). 
 2) I valori dei livelli di allontanamento per i residui destinati ad
essere smaltiti in discarica o riutilizzati  per  la  costruzione  di
strade sono, per tutti i radionuclidi, il 50% dei valori di esenzione
di cui al paragrafo II-2 punti 1), 2), 3). Per tali destini i residui
possono essere allontanati per valori di concentrazione di  attivita'
superiori se la dose efficace per l'individuo rappresentativo e' 
inferiore al valore riportato nel paragrafo II-3. 
 3) Nel caso di smaltimento nell'ambiente di residui ed effluenti che
impattano  potenzialmente  su  fonti  di  acqua  potabile   si   deve
dimostrare che la dose efficace agli individui della popolazione e' 
inferiore a 0,1 milliSv a-1 . 
 4)  In  relazione  a  particolari  situazioni  o  destinazioni   dei
materiali  oggetto  dell'allontanamento,  le   autorita'   competenti
possono stabilire per i livelli di allontanamento  in  concentrazione
di massa, per materiali  specifici  o  per  destinazioni  specifiche,
valori superiori a quelli riportati nella Tabella II-2 richiedendo la
dimostrazione che, in  tutte  le  possibili  situazioni  prevedibili,
l'allontanamento avvenga nel rispetto dei criteri di esenzione in 
termini di dose efficace per l'individuo rappresentativo. 
 5. Attivita' lavorative di cui all'art. 28 
 Le attivita' lavorative che  possono  comportare  per  il  personale
navigante esposizioni significative alle radiazioni ionizzanti e  una
dose efficace superiore a 1 mSv per anno solare sono quelle relative 
a voli effettui voli a quote non inferiori a 8.000 metri. 
 6. Modalita' di valutazione della dose efficace di cui all'art. 27, 
comma 1 lettera a), 
 Nel caso in cui vengano effettuati voli a quote inferiori  a  15.000
metri, la valutazione della dose ricevuta dal personale navigante  e'
effettuata mediante appositi codici di calcolo, accettati  a  livello
internazionale e validati da misure su aeromobili in volo su almeno 
due rotte di lungo raggio a latitudini diverse. 
 Nel caso in cui vengano, di regola, effettuati voli a quote uguali o
superiori a 15.000 metri, la valutazione della dose efficace ricevuta
dal  personale  navigante  e'  eseguita  oltre  che  avvalendosi  dei
suindicati codici di calcolo, mediante dispositivi di  misura  attivi
in grado di rivelare variazioni significative di breve durata dei 
livelli di radiazioni ionizzanti dovuti ad attivita' solare. 
 7. Livello di riferimento di cui all'art. 29, comma 1 
 Il livello di riferimento  applicabile  all'esposizione  esterna  in
ambienti  chiusi  alle  radiazioni  gamma  emesse  da  materiali   da
costruzione, in aggiunta all'esposizione esterna all'aperto, e' 
fissato in 1 milliSv a-1 . 
 8. Elenco dei materiali da costruzione di cui dell'art. 29, comma 2 
 I. Materiali naturali 
   a) Alum-shale (cemento contenente scisti alluminosi). 
   b) Materiali da costruzione o additivi di origine naturale ignea 
 tra cui: 
   - granitoidi (quali graniti, sienite e ortogneiss); 
   - porfidi; 
   - tufo; 
   - pozzolana; 
   - lava 
   - derivati delle sabbie zirconifere. 
 II. Materiali che incorporano residui dalle industrie che lavorano 
materiali radioattivi naturali tra cui: 
   -ceneri volanti; 
   - fosfogesso; 
   - scorie di fosforo; 
   - scorie di stagno; 
   - scorie di rame; 
   - fanghi rossi (residui della produzione dell'alluminio); 
   - residui della produzione di acciaio. 
 9. Radionuclidi per cui devono essere misurate le concentrazioni di 
attivita' di cui all'art. 29, comma 3 lettera a) 
 I radionuclidi da sottoporre a misurazione sono: Ra-226, Th-232 (o 
il suo prodotto di decadimento Ra-228) e K-40. 
 10. Indice di concentrazione di attivita' di cui all'art. 29, comma 
3 lettera a) 
 L'indice di concentrazione di attivita' I e' dato dalla seguente 
formula: 
                    I = CRa-226 /(300) + CTh-232 /(200)+ CK-40 
                    /(3000) 
 dove CRa-226 , CTh-232 e CK-40 sono le concentrazioni di attivita' 
 in Bq kg-1 dei corrispondenti radionuclidi nel materiale da 
 costruzione. 
 L'indice si riferisce alla dose da radiazioni gamma presente  in  un
edificio costruito con un determinato materiale  da  costruzione,  in
eccesso rispetto all'esposizione esterna tipica. L'indice si  applica
al materiale da costruzione e non ai suoi componenti, tranne nei casi
in cui tali componenti sono anch'essi materiali da costruzione  e  in
quanto  tali  sono   valutati   separatamente.   Per   l'applicazione
dell'indice a  tali  componenti,  in  particolare  ai  residui  delle
industrie che lavorano materiali contenenti radionuclidi presenti  in
natura riciclati nei materiali da costruzione, deve essere utilizzato 
un fattore di suddivisione appropriato. 
 10. Valore dell'indice di concentrazione di attivita' di cui 
all'articolo 29 
 Il valore dell'indice di concentrazione di attivita' e' pari a 1. 
 11. Indicazioni sulla valutazione della dose di cui all'articolo 29, 
comma 5 
 applicando  metodi  di  stima  della  dose  previsti  da   standards
nazionali e internazionali che tengano conto di  altri  fattori,  tra
cui la densita', lo spessore del materiale, nonche' fattori  relativi
al tipo di edificio e all'uso previsto del materiale (strutturale o 
superficiali). 
 
 
 
                            Tabella II-1 
    

+-------------------------+-----------------------------------------+
|   Settori industriali   |        Classi o tipi di pratiche        |
+-------------------------+-----------------------------------------+
| Centrali elettriche a   | manutenzione di caldaie                 |
| carbone                 |                                         |
+-------------------------+-----------------------------------------+
| Estrazione di minerali  | estrazione di granitoidi, quali graniti,|
| diversi dal minerale di | sienite e ortogneiss, porfidi, tufo,    |
| uranio                  | pozzolana, lava, basalto                |
+-------------------------+-----------------------------------------+
| Industria dello zircone | Lavorazione delle sabbie zirconifere    |
| e dello zirconio        | produzione di refrattari, ceramiche,    |
|                         | piastrelle                              |
|                         | produzione di ossido di zirconio e      |
|                         | zirconio metallico                      |
+-------------------------+-----------------------------------------+
| Lavorazione di minerali | Estrazione di terre rare da monazite;   |
| e produzione primaria   | estrazione di stagno;                   |
| di ferro                | estrazione di piombo                    |
|                         | estrazione di rame                      |
|                         | estrazione di ferro- niobio             |
|                         | da pirocloro;                           |
|                         | estrazione di alluminio da bauxite;     |
|                         | lavorazione del minerale                |
|                         | niobite-tantalite                       |
|                         | utilizzo del cloruro di potassio come   |
|                         | additivo nella estrazione dei metalli   |
|                         | tramite fusione                         |
+-------------------------+-----------------------------------------+
| Lavorazioni di minerali | produzione di fosforo con processo      |
| fosfatici e potassici   | termico;                                |
|                         | produzione di acido fosforico;          |
|                         | produzione e commercio all'ingrosso di  |
|                         | fertilizzanti fosfatici e potassici     |
|                         | produzione e commercio all'ingrosso     |
|                         | di cloruro di potassio                  |
+-------------------------+-----------------------------------------+
| Produzione del pigmento | gestione e  manutenzione degli impianti |
| TiO₂                    | di produzione del pigmento biossido di  |
|                         | titanio                                 |
+-------------------------+-----------------------------------------+
| Produzione di cemento   | manutenzione di forni per la produzione |
|                         | di clinker                              |
+-------------------------+-----------------------------------------+
| Produzione di composti  | produzione di composti di torio e       |
| di torio e fabbricazione| fabbricazione, gestione e conservazione |
| di prodotti contenenti  | di prodotti contenenti torio, con       |
| torio                   | riferimento a elettrodi per saldatura   |
|                         | con torio, componenti ottici contenenti |
|                         | torio, reticelle per lampade a gas      |
+-------------------------+-----------------------------------------+
| Produzione di energia   | impianti di alta e media entalpia, con  |
| geotermica              | particolare riguardo alla manutenzione  |
|                         | dell'impianto                           |
+-------------------------+-----------------------------------------+
| Produzione di gas e     | estrazione e raffinazione di petrolio ed|
| petrolio                | estrazione di gas, con particolare      |
|                         | riguardo alla presenza e rimozione di   |
|                         | fanghi e incrostazioni in tubazioni e   |
|                         | contenitori                             |
+-------------------------+-----------------------------------------+
| Impianti per la filtra- | gestione e manutenzione dell'impianto   |
| zione delle acque di    |                                         |
| falda                   |                                         |
+-------------------------+-----------------------------------------+
| Cartiere                | manutenzione delle tubazioni            |
+-------------------------+-----------------------------------------+
| Lavorazioni di taglio e | impianti che utilizzano sabbie o        |
| sabbiatura              | minerali abrasivi                       |
+-------------------------+-----------------------------------------+
    
 
                            TABELLA II-2 
 
 
                +-------------------------+---------+
                |Radionuclidi naturali    |  1 kBq  |
                |della serie U-238        |  kg-¹   |
                +-------------------------+---------+
                |Radionuclidi naturali    |  1 kBq  |
                |della serie Th-232       |  kg-¹   |
                +-------------------------+---------+
                |                         | 10 kBq  |
                |K-40                     |  kg-¹   |
                +-------------------------+---------+